Città di Vicenza

URP

Propaganda elettorale

Aggiornato al: 22/03/2023

Cos'è la propaganda elettorale

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte.
L'art. 1, comma 400, lett.h) della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha abrogato la propaganda indiretta, ovvero quella fatta dai comitati, associazioni o gruppi di elettori (cosiddetti "fiancheggiatori") che sostengono i candidati o i partiti che partecipano direttamente alla consultazione elettorale.

Propaganda mediante affissione

Possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

  • gli stampati di qualsiasi genere inerenti la propaganda elettorale;
  • gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o liste o di nomi di candidati;
  • le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli e contrassegni di partiti o liste;
  • gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Dal 30° giorno antecedente le elezioni i manifesti dei candidati e partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni vanno affissi esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune  e assegnati con apposita delibera di Giunta Comunale, che sarà adottata tra il 16 e il 18 aprile p.v.
È vietata l'affissione dei manifesti sia al di fuori degli appositi spazi assegnati sia negli spazi assegnati alle altre liste concorrenti. È vietato lo scambio di spazi tra liste o partiti.
Dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata inoltre ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso (al di fuori degli spazi assegnati) ad eccezione delle insegne delle sedi di partito.
Ogni violazione degli spazi assegnati può essere segnalata all'ufficio elettorale, che provvede a richiederne la rimozione nel più breve tempo possibile.

 

 

Pubblicità fonica su mezzi mobili

La pubblicità fonica, tramite diffusori acustici installati su autoveicoli, è consentita, nei limiti e nei termini di cui all’art.7, comma 2,  della legge 24 aprile 1975 n. 130, previa autorizzazione del sindaco, e può essere fatta soltanto per annunciare il luogo e l'ora del comizio o della manifestazione a carattere elettorale. È consentita solamente nei giorni in cui tale evento ha luogo e nel giorno precedente.

Occupazione di suolo pubblico

Per l'occupazione di suolo pubblico mediante utilizzo di tavolini/gazebi, ecc. va presentata domanda allo Sportello Suap, in piazza Biade 26, utilizzando il modulo per la conce concessione temporanea suolo pubblico 
Anche l'allestimento del palco per lo svolgimento di comizi è consentito previa specifica richiesta.

Normativa

  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni”;
  • Legge 24 aprile 1975 n.130 “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' dei contrassegni  nelle elezioni politiche, regionali,provinciali e comunali”.

Dove e quando

Ufficio Elettorale

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26 (Primo piano)

Telefono: 0444221430 dalle ore 11.30 alle ore 13

Email: uffelettorale@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

Accesso libero o su prenotazione.

  • lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30
  • mercoledì: dalle 10 alle 14
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

Prenota un appuntamento

Ufficio Occupazioni suolo pubblico

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221992

Email: cosaptemporanea@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

  • mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

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