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Autocertificazione, atto notorietà e autenticazione

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Aggiornato al: 31/01/2023

È la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Cosa si può autocertificare

(ex art. 46 del D.P.R. 445/00)

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio/a;
  • decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

Chi può autocertificare

L'autocertificazione può essere utilizzata da:

  • cittadini italiani e dell'Unione Europea;
  • persone giuridiche, società di persone, pubbliche ammministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili in Italia da soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.

Casi particolari: minori, interdetti, inabilitati

  • minori: può dichiarare chi ne esercita la potestà genitoriale;
  • interdetti: può dichiarare il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Come fare

L'autocertificazione va firmata dal cittadino interessato, la firma non va autenticata né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante. Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona o inviata per fax o per via telematica (in quest'ultimo caso l'autocertificazione è valida solo se sottoscritta mediante firma digitale).

L'autocertificazione:

  • è esente da imposta di bollo;
  • è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano.

È espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione. La sola autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. Anche per i certificati necessari per l'attribuzione della cittadinanza italiana non è possibile ricorrere all'autocertificazione.
Può accadere che per motivi di diversa natura il cittadino non  riesca a rendere l'autocertificazione. Su sua semplice richiesta gli enti debbono provvedere ad acquisire d'ufficio i documenti che necessitano per una data pratica, richiedendoli agli altri enti dove sono depositati.
A seguito dell'entrata in vigore della cd. "Legge di stabilità" (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio comunale d'anagrafe può rilasciare esclusivamente i certificati ad uso privato.

Autocertificazioni online

E' possibile consultare i propri dati anagrafici e quelli della famiglia di appartenenza e richiedere e stampare le autocertificazioni sostitutive dei certificati accedendo al portale del Ministero dell'Interno https://www.anagrafenazionale.interno.it/

Per accedere al servizio è necessario avere lo Spid Sistema pubblico di identità digitale , la Carta di Identità elettronica o la Cns 

 

Sanzioni

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e si perde l'eventuale beneficio ottenuto. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla verità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza: per esempio, i nomi devono essere quelli che vengono indicati nella carta d'identità o nel passaporto, non storpiati o abbreviati.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

I fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del  D.P.R. 445/2000) possono essere attestati dall'interessato con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Viene estesa la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può mai consistere in manifestazioni di volontà, di intento o di conferimento di incarico a terzi ( ad es. procure, accettazioni e rinunce ad incarichi, quietanze liberatorie, ecc.).
La firma è soggetta ad autentica da parte di un pubblico ufficiale se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato o in caso di riscossione di somme di denaro erogate da amministrazioni pubbliche. Per l'autentica, l'interessato deve firmare in presenza del pubblico ufficiale e portare una marca da bollo di 16 euro. 
Se la dichiarazione è rivolta ad una pubblica amministrazione, la firma non è soggetta ad autentica ma va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato.

Autenticazione di copie e documenti da presentare alla pubblica amministrazione

Il funzionario incaricato, su richiesta del cittadino, provvede ad attestare la conformità delle copie agli originali.
Si autenticano solo copie di documenti originali.
Nel caso di originale creato su supporto informatico, è necessario, per l'autentica di copia, che l'interessato consenta al funzionario incaricato la visione del file, che deve essere munito di marcatura temporale e di firma digitale in corso di validità. Solo in presenza di tali requisiti, il funzionario potrà procedere alla stampa del documento dal supporto informatico e all'autenticazione della stessa.
È dovuta l'imposta di bollo a seconda dell'uso del documento (l'esenzione è regolata dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/1972).
Per la documentazione riportata di seguito si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

  • atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;
  • copie di pubblicazioni;
  • titoli di studio;
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:

  • i certificati medici;
  • i certificati sanitari;
  • i certificati veterinari;
  • i certificati di origine;
  • i certificati di conformità CE;
  • i certificati di marchi o brevetti.

Dove e quando

Ufficio Anagrafe

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26 (piano terra)

Telefono: centralino anagrafico 0444221409 e 0444221411 (attivi da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13)

Email: uffanagrafe@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

L’accesso agli sportelli è esclusivamente con appuntamento prenotato online.
Il giorno dell'appuntamento si accede allo sportello direttamente con il numero di prenotazione ricevuto via email.


L'ufficio riceve gli utenti con prenotazione:

  • da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

Prenota un appuntamento

Ufficio Anagrafe decentrata presso sede circoscrizione 3

Villa Tacchi (zona San Pio X)

Indirizzo: viale della Pace 89

Telefono: 0444222735 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18 )

Orario di apertura al pubblico:

L’accesso agli sportelli è esclusivamente con appuntamento prenotato online.
Il giorno dell'appuntamento si accede allo sportello direttamente con il numero di prenotazione ricevuto via email.



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  • da lunedì a venerdì dalle 8.30  alle 12.30 
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18 (per certificati anagrafici solo giovedì dalle 16 alle 18)

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