Città di Vicenza

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Autonoleggio senza conducente

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Aggiornato al: 07/12/2021

Rimessa autoveicoli

Per rimessa si intende il luogo chiuso o all'aperto destinato alla custodia di veicoli (dalla bicicletta alla roulotte/caravan) per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.
Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.

Requisiti dei locali

Per i locali sede dell’attività devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità;
  • rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della dichiarazione di abitabilità o agibilità e della dichiarazione di conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati);
  • rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.

Se i locali ospitano più di nove automezzi deve essere dimostrata la regolarità alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M 92 del 16.02.1982.

Requisiti dell’area

Se l'attività viene svolta in luogo aperto la destinazione urbanistica dell'area deve consentire l'utilizzo della stessa a parcheggio (l’area recintata con accesso regolamentato deve essere dichiarata in catasto come unità immobiliare urbana di categoria D/8).

Autonoleggio senza conducente

Si tratta di un'attività che consente di mettere a disposizione di terzi i veicoli (dai velocipedi a tutti gli altri veicoli circolanti su strada) di cui un'impresa è proprietaria o ha la disponibilità giuridica.
Possono essere destinati a tale locazione tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate ed i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture.
I veicoli, targati, devono essere immatricolati "uso conto terzi".

Requisiti dei locali

Per i locali sede dell’attività e della rimessa dei mezzi, devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità della sede operativa;
  • disponibilità di una rimessa sia in locali che in area scoperta;
  • rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della dichiarazione di abitabilità o agibilità e della dichiarazione di conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati);
  • rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.

Requisiti di accesso alle attività

Per poter svolgere l’attività è necessario che il titolare (in caso di impresa individuale) o il legale rappresentante e gli altri soggetti elencati all’art. 2 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 (nel caso di associazioni, società, consorzi):

  • sia in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del R.D.773/1931 del 18.06.1931 (TULPS  Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza);
  • non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per l’esercizio dell’attività di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Come fare

Per iniziare l'attività di rimessa autoveicoli o vetture e autonoleggio senza conducente è necessario presentare al SUAP del Comune una SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
Tutte le pratiche devono essere presentate al SUAP del Comune esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it. Non si accettano pratiche in forma cartacea.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.
Copia del modulo, munito di ricevuta, deve essere conservato all’indirizzo dell’esercizio.

Modulistica

La modulistica si trova sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è compilabile online.

Normativa

  • D.P.R. 19 dicembre 2001, N. 480
  • D.P.R. 19 dicembre 2001, N. 481
  • articolo 19 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616
  • D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada art. 84)
    R.D. 773/1931
  • D.Lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Dove e quando

Servizio Mobilità, trasporti e LLPP

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221465

Email: mobilita@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

  • lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18