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Comune di Vicenza

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Percorso di navigazione: Il Comune per l'ImpresaRegolamento

Contenuto.

Regolamento di organizzazione

Art. 1 (oggetto)

1. Il presente regolamento, nell’ambito della più generale disciplina sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello “Sportello Unico” per le attività produttive.

Art. 2 (finalità)

1. Lo Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento mediante il quale il Comune assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi.

Art. 3 (funzioni)

1. Lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere:
a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
b) informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese;
c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo Sportello è competente in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti la loro localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne.

Art. 4 (organizzazione)

1. Nell’ambito della struttura complessiva del Comune, come individuata e disciplinata dal regolamento di organizzazione, lo Sportello Unico costituisce una posizione di lavoro denominata “ufficio”.
2. Lo Sportello Unico è una unità operativa alle dirette dipendenze del direttore del dipartimento “territorio”.
3. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite.

Art. 5 (il responsabile dello Sportello Unico)

1. Alla direzione dell’ufficio è preposto un dipendente denominato “capo-ufficio”.
2. L’incarico è conferito, con provvedimento motivato, dal direttore di dipartimento, sentito il direttore generale, se esistente, altrimenti il segretario generale, secondo criteri di professionalità e di effettiva attitudine alle funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento del capo-ufficio, le funzioni sono assunte dal direttore di dipartimento o da altro personale, anche di qualifica dirigenziale, incaricato dallo stesso.

Art. 6 (compiti del responsabile dello Sportello Unico)

1. Al responsabile dello Sportello Unico compete la responsabilità dell’istruttoria dell’intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’Art. 3, comma 2.
2. Il responsabile dello Sportello Unico sovrintende, altresì, a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
a) coordina l’attività dei responsabili dei procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del comune;
b) segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
d) propone al direttore di dipartimento la convocazione della Conferenza di servizi;
e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
f) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati
3. Spetta al direttore di dipartimento adottare le autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’Art. 3, comma 2. Il direttore di dipartimento può, peraltro, delegare al responsabile dello Sportello Unico l’adozione di provvedimenti finali, nonché di altri atti, di sua competenza;
4. Il direttore di dipartimento deve porre patibolare attenzione affinché l’attività dello Sportello Unico sia sempre improntata ai seguenti principi:
a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
c) rapide soluzioni di contrasti e difficoltà interpretative;
d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione della firma elettronica.

Art. 7 (poteri del responsabile dello Sportello Unico)

1. Il responsabile dello Sportello Unico esercita poteri di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti delle altre strutture del comune interessate a dette attività.
2 A tal fine il responsabile dello Sportello Unico può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all’azione del comune, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l’esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune.
3. I settori del comune cointeressati ai procedimenti dello Sportello Unico devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti, dando priorità di espletamento alle pratiche relative ad insediamenti produttivi.
4. Il responsabile dello Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, detenuti da altre strutture del comune, utili per l’esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Unico.

Art. 8 (avvio del procedimento)

1. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 ed integrata dal D.P.R. 07 dicembre 2000 n. 440, del procedimento semplificato o del procedimento mediante autocertificazione.
2. L’avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte dell’interessato.
3. In deroga al principio generale che prevede l’esame in ordine cronologico delle pratiche pervenute, le domande in oggetto di disciplina del presente regolamento vengono protocollate ad un apposito protocollo dello Sportello Unico e al protocollo generale del comune. La domanda viene, altresì, immessa nell’archivio informatico. Dalla data del protocollo dello Sportello Unico prende avvio il procedimento e, conseguentemente, decorre il termine per la conclusione dello stesso, che dovrà essere comunicato al richiedente.
4. Il procedimento si sviluppa secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 20.10.1998 n. 447, ed integrata dal D.P.R. 07 dicembre 2000 n. 440.


Art. 9 (accesso all’archivio informatico)

1. è consentito a chiunque vi abbia interesse l’accesso gratuito alle informazioni dello Sportello Unico, anche per via telematica, concernenti:
a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
b) le domande di autorizzazione presentate, con relativo stato d'avanzamento dell’iter procedurale o esito finale dello stesso;
c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relativi ai diversi procedimenti;
d) le opportunità territoriali esistenti.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 10 (dotazioni tecnologiche)

1. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.
2. In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:

a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
b) un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
c) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
- l’indicazione del numero di pratica, di tipologia , della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente;
- uno schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato di avanzamento della pratica;
- la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
f) una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi sul territorio comunale.

Art. 11 (rinvio alle norme generali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento comunale sul procedimento amministrativo e al regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Delibera di Giunta Comunale 39/2466 del 04/02/2002


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