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Artisti di strada - suonatori ambulanti

Aggiornato al: 31/01/2013


L’esibizione degli artisti per strada è regolamentata dall’ordinanza “Disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino” in vigore dal 17 agosto al 31 ottobre 2012 e successivamente prorogata fino al 30 settembre 2013.

L'art. 121 del T.U.L.P.S., che prevedeva l’obbligo di iscrizione in apposito registro presso l’autorità locale di pubblica sicurezza, è stato parzialmente abrogato e pertanto l’attività degli artisti di strada può essere liberamente svolta.

Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, ritrattisti e saltimbanchi.

Lo svolgimento delle attività artistiche è consentito su tutto il territorio comunale, comprese le isole pedonali e i parchi pubblici, con le seguenti limitazioni:

  • vicinanze a luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole durante lo svolgimento dell'attività didattica, luoghi di culto durante le funzioni religiose.

Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito dalle 9 alle 14 e dalle 15.30 alle 23.

Ogni performance musicale non può durare più di 3 ore nello stesso luogo. Concluso questo arco temporale gli artisti devono spostarsi in un altro spazio a distanza non inferiore a 150 metri.

Gli artisti di strada non si possono esibire in concomitanza con la programmazione di concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune.

Gli artisti devono rispettare le norme di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale, per non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, l'attività commerciale. Inoltre devono prestare attenzione a non impedire la libera visione di panorami o monumenti ed edifici di particolare rilievo storico artistico. Le attività degli artisti di strada non devono arrecare danni a cose e persone.

E' indispensabile inoltre che gli artisti non utilizzino animali durante i loro spettacoli. Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l’impiego di amplificazione sonora, palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa.

Per ulteriori informazioni consultare l'ordinanza “Disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino”: http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/ordinanze/ordinanze.php/73478
e le successive proroghe:
"Disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino: proroga al 30/04/2013.": http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/ordinanze/ordinanze.php/77995 e
"Disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino. Proroga al 30/09/2013.":
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/ordinanze/ordinanze.php/81157

Per tutti i casi non previsti dall'ordinanza di cui sopra resta in vigore il procedimento che prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte del dirigente del Settore Sviluppo economico.

Dove

Comune di Vicenza - Servizio Polizia Amministrativa - Contrà Busato n. 19 - Vicenza
tel. 0444/221983
fax 0444/221989
e-mail : gsartori@comune.vicenza.it

Quando

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 10 alle ore 12 - giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - mercoledì chiuso.

 

Collegamento alle pagine del Settore Politiche dello Sviluppo:
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/

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