Città di Vicenza

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Apertura nuovo negozio, esercizi di vicinato

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Aggiornato al: 14/09/2023

Per esercizio di vicinato si intende l'esercizio commerciale con una superficie di vendita non superiore a mq. 250.
La superficie di vendita è l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonchè l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonchè il subingresso degli esercizi di vicinato (non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, della L.R. 50/2012), sono soggette alla presentazione di una Scia (segnalazione certificata inizio attività), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della Scia.

Tutte le pratiche devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it. Non si accettano più pratiche in forma cartacea.

Le SCIA e le dichiarazioni presentate in forma cartacea agli sportelli, per posta, per fax o per pec, saranno considerate irricevibili ed inefficaci, senza alcun effetto giuridico.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti,  entro 60 giorni dal ricevimento della Scia, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.
La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette alla sola comunicazione da trasmettere attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Requisiti per l'apertura di esercizi commerciali e pubblici esercizi

(link: http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/82240)

Modulistica

La modulistica si trova sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ed è compilabile online.

Dichiarazione per vidimazione registro del commercio delle cose antiche e/o usate

Per il commercio delle cose antiche e/o usate di valore superiore a 250 euro è previsto l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni ai sensi dell'art. 128 TULPS e dell'art. 247 del Regolamento di Esecuzione.

Tale registro si può autovidimare apponendo il timbro del negozio oppure si può far vidimare presso il SUAP del Comune di Vicenza - ufficio Commercio fisso, previo invio della "Dichiarazione per vidimazione registri" da trasmettere esclusivamente in via telematica tramite il portale: www.impresainungiorno.gov.it. Allegato al registro si dovrà conservare la ricevuta di presentazione.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante (i cittadini stranieri devono produrre anche fotocopia del permesso di soggiorno) e la procura, nel caso in cui la ditta non disponga di firma digitale e/o di casella di posta elettronica certificata.

L’ufficio Commercio fisso verifica la sussistenza dei requisiti legittimanti l’esercizio dell’attività entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Entro lo stesso termine dispone il divieto di proseguimento dell’attività nel caso di mancanza dei predetti requisiti.

Per il commercio di oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, è fatto obbligo di munirsi di licenza del Questore e richiedere la vidimazione del registro di compravendita.

Attività di vendita non assoggettate alla disciplina del commercio

I titolari di farmacie, rivendite di carburanti per autotrazione e rivendite di generi di monopolio, per vendere altri prodotti che non siano medicine o carburanti o generi di monopolio, devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Normativa

  • DLGS. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma del’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”
  • Legge 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
  • Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo
  • D.L.201/2011 convertito in L.214/2011
  • D.L. 9/02/2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito in L.n.35/2012
  • L.R. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"
  • L.R.Veneto 30/2011
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 5.06.2012
  • Deliberazione n. 65/2013 del Consiglio Comunale di Vicenza
  • Piano di classificazione acustico comunale approvato con delibera di C.C. n.12/2011
  • Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n. 773, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635
  • L.R. Veneto 10/2001
  • Deliberazione di Giunta comunale n. 202 dell'8.10.2013 "Determinazione modico valore cose antiche e usate ai sendi dell'art. 247 del Regolamento T.U.L.P.S.
  • Decreto Legislativo 25.11.2016 n.222, art.6 - Disposizioni finali: viene abrogato l'art.126 del R.D. 18.06.1931 N.773

Dove e quando

Ufficio Commercio fisso

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221630 (attivo lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -10, martedì e giovedì dalle 8.30 -12.30)

Email: commerciofisso@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

  • mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

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