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Forme speciali di vendita - spacci interni

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Aggiornato al: 20/09/2023

Per "forme speciali di vendita" si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei negozi tradizionali (vendita negli spacci interni, tramite distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, a domicilio e commercio elettronico).
Fra le forme speciali di vendita al dettaglio rientra l’attività di spacci interni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e all’art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2010. Essa riguarda la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e deve essere effettuato in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali.
Il requisito professionale per il settore alimentare non è richiesto, purchè siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali esplicitati. (art. 4 D.lgs 147/2012).

Come fare

L’avvio dell’attività è subordinato alla presentazione al SUAP del comune di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.

Tutte le pratiche devono essere presentate al SUAP del comune esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it.
Non si accettano pratiche in forma cartacea.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.
Copia del modulo, munita di ricevuta, deve essere conservata all’indirizzo dell’esercizio.

Modulistica

La modulistica si trova sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è compilabile online.

Normativa

  • DLGS. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”
  • Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo
  • L.R. Veneto 29/2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
  • L.R. 50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
  • D.Lgs 06/08/2012 n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”

Dove e quando

Ufficio Commercio fisso

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221630 (attivo lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -10, martedì e giovedì dalle 8.30 -12.30)

Email: commerciofisso@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

  • mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

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