Città di Vicenza

URP

Grandi strutture di vendita

Aggiornato al: 20/09/2023

Per grande struttura di vendita s’intende l’esercizio commerciale, singolo o aggregato, con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati (ai sensi della L.R. 50/2012).
L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:

  • grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
  • parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.

Procedure

L’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.
Il subingresso delle grandi strutture di vendita è soggetto a SCIA presentata al SUAP del Comune dal soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore.
La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette solo alla comunicazione.

All’interno dei centri storici l’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal Comune.
Al di fuori dei centri storici il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP.
Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il Comune, la Provincia e la Regione: la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della regione e verifica in concreto l’impatto generato dall’iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale (di cui all’articolo 4 della L.R. 50/2012) e il rilascio dell’autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi.

Requisiti urbanistici ed edilizi

Si rinvia alle norme contenute nel vigente P.I. consultabile sul sito del Forum Center (link: http://www.vicenzaforumcenter.it).

Piano interventi

L'art. 17 della LR 11/2004 definisce esattamente i contenuti del PI.

Art. 17 – Contenuti del piano degli interventi (PI)
1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).
2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;
3. omissis
4. omissis
5. Il PI è formato da:
a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) le norme tecniche operative;
d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
e) il registro dei crediti edilizi;
f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).

Requisiti ambientali e viabilistici

Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale” e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:

  • grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
  • grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.

I provvedimenti di cui sopra costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alla struttura di vendita.
Le domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita devono essere corredate di idoneo studio di impatto sulla viabilità.

Tutte le pratiche devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica al SUAP del comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it. Non si accetteranno più pratiche in forma cartacea.

Modulistica

La modulistica  si trova sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è compilabile online.

Normativa

Nazionale

  • DLGS. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma del’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”
  • Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo
  • L. 22/12/2011, n. 214 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

Regionale

  • L.R. Veneto n. 50/2012
  • D.GRV. n. 455 del 10.04.2013 in materia di conferenza di servizi

Dove e quando

Ufficio Commercio fisso

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221630 (attivo lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -10, martedì e giovedì dalle 8.30 -12.30)

Email: commerciofisso@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

  • mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

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