Città di Vicenza

Ravvedimento operoso 2023

Aggiornato al: 06/06/2023

 

Ravvedimento Operoso – Art. 13 del D.Lgs. 472/97

Per effetto della modifica apportata alla norma sul ravvedimento operoso dal D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, sono state estese a tutte le entrate tributarie le scansioni temporali del ravvedimento dei tributi erariali.

In pratica, ora, anche per i tributi locali, il ravvedimento operoso è sempre ammesso seppure a costi crescenti all’aumentare del ritardo.

Trattandosi di una previsione a carattere procedurale, la modifica ha effetto nei riguardi di tutte le violazioni non ancora regolarizzate né contestate alla data della sua entrata in vigore.

In base all’istituto del ravvedimento operoso, i versamenti omessi o insufficienti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;

  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

  • della sanzione in misura ridotta.

Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 472/97, la sanzione ridotta è pari:

  • a 1/10 di quella ordinaria prevista nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;

  • a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza;

  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per legge (art. 13 del D.Lgs. 471/97), la sanzione per tardivo od omesso versamento pari al 30% dell’imposta è ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Riepilogando, la regolarizzazione dell’omesso pagamento dell’imposta può avvenire:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza pagando una sanzione pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;

  • dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo, pagando una sanzione pari all’1,5% dell’imposta;

  • oltre il 30° giorno di ritardo ma entro il 90° giorno di ritardo, pagando una sanzione pari all’1,67% dell’imposta;

  • oltre il 90° giorno di ritardo ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, pagando una sanzione pari al 3,75% dell’imposta;

  • dopo il termine di cui sopra ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, pagando una sanzione pari al 4,29% dell’imposta;

  • dopo il termine di cui sopra (ovviamente fino alla scadenza dei termini per i controlli dell’ufficio) pagando una sanzione pari al 5% dell’imposta.

La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo dovuto nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Sull'importo relativo all’IMPOSTA DOVUTA maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.

Si precisa che il tasso legale dal 1°/01/2023 è pari al 5% annuo (D.M. 15/12/2022). Dal 1°/01/2018 al 31/12/2018 era pari allo 0,3%, dal 1°/01/2019 al 31/12/2019 era pari allo 0,8% annuo, dal 1°/01/2020 al 31/12/2020 era pari allo 0,05%, dal 1°/01/2021 al 31/12/2021 era pari allo 0,01% e dal 1°/01/2022 al 31/12/2022 era pari all’1,25%.

L’adempimento può essere, tuttavia, effettuato in tempi diversi: non è richiesto che nello stesso giorno si sani l’irregolarità versando il totale dovuto. E’ possibile pagare in un primo momento il tributo e, successivamente, interessi e sanzioni.

Dal punto di vista operativo, lo strumento per il pagamento è il modello F24 o il bollettino di c/c postale nei quali le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Il calcolo degli importi dovuti a titolo di ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando il calcolatore on line disponibile sul sito internet comunale attraverso il quale è possibile ottenere anche il modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.

link al calcolatore on line per il ravvedimento

Una volta eseguito il pagamento, il contribuente dovrà fare apposita comunicazione al Comune allegando copia della quietanza di versamento