Città di Vicenza

Accertamenti e Rimborsi

Aggiornato al: 02/05/2022

 

ACCERTAMENTI

Le attività di accertamento e riscossione dell’IMU sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Gli avvisi di accertamento per le omesse dichiarazioni e per quelle incomplete o infedeli e gli avvisi di accertamento per gli omessi, parziali o ritardati versamenti devono essere notificati, anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento del Comune sono titoli esecutivi idonei ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.

Qualora il contribuente ritenga l’accertamento notificatogli illegittimo può presentare all’ufficio istanza di autotutela, in carta semplice, esponendo sinteticamente le proprie ragioni e allegando la documentazione idonea a dimostrare le stesse.

La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l’atto notificato, né i termini per presentare istanza di accertamento con adesione.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento avente ad oggetto un’area edificabile può presentare istanza di accertamento con adesione in carta semplice.

L’accertamento con adesione è un “accordo” tra l’ufficio accertatore ed il contribuente, finalizzato a prevenire liti tributarie lunghe ed onerose per le parti.

Non è possibile per tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili come ad esempio le rendite catastali.

A seguito del raggiungimento dell’accordo, le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte a un ottavo.

L’istanza sospende, per un periodo di 90 giorni, i termini per l’impugnazione e per il pagamento.


RATEAZIONE

Il pagamento degli avvisi di accertamento può essere rateizzato su richiesta del contribuente.

In caso di provvedimenti di accertamento di importo complessivo superiore a € 1.000,00 ma inferiore ad € 6.000,00, il pagamento può essere rateizzato in un massimo di otto rate trimestrali comprensive degli interessi calcolati al tasso legale su base giornaliera.

Per i debiti di importo superiore ad € 6.000,00 è, comunque, garantita la ripartizione del pagamento in trentasei rate mensili.

In caso di particolare disagio economico comprovato dal contribuente, la rateazione può essere concessa anche per importi inferiori ad € 1.000,00 purchè superiori ad € 100,00.

La rateazione non viene concessa al contribuente che sia risultato moroso relativamente a precedenti rateazioni.

RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.


Il Comune emette il provvedimento di rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso riconoscendo gli interessi nella misura del tasso d’interesse legale maggiorato dello 0,25%, con maturazione giorno per giorno.
Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 12,00.

Nell’istanza di rimborso il contribuente può richiedere la compensazione del suo credito con l’imposta dovuta alle prossime scadenze.
La compensazione consiste nel sottrarre l'importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo (es.: Imu dovuta nel 2021 pari a 100 euro, credito per l'anno precedente pari a 50 euro, si può procedere a compensazione versando la sola differenza pari a 50 euro).

La compensazione può essere effettuato solo se autorizzata dall’ufficio con il provvedimento con cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso.

RIVERSAMENTI AD E DA ALTRI COMUNI

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento IMU al Comune di Vicenza anziché al diverso Comune competente, deve comunicare l’erroneo versamento all’ufficio IMU indicando gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento ed il Comune destinatario delle somme.

Il Comune di Vicenza, in base alla comunicazione di cui sopra, attiverà le idonee procedure per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui il contribuente versi, anziché al Comune di Vicenza, ad altro Comune incompetente.

In questo caso, al Comune di Vicenza dovrà essere inviata per conoscenza l’istanza di riversamento presentata al Comune erroneamente destinatario degli importi versati.

Se l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.