Città di Vicenza

Come si calcola

Aggiornato al: 12/05/2023

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente tenendo conto dell’eventuale detrazione o riduzione d'imposta. L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Ai fini della determinazione dei mesi di possesso, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente [Legge 160/19 (comma 761, art. 1)]

Determinazione della base imponibile

Il valore degli immobili, detto base imponibile si ottiene, con l'eccezione delle aree fabbricabili, a partire dalla rendita catastale per i fabbricati e a partire dal reddito dominicale per i terreni.

La rendita (per i fabbricati) e il reddito dominicale (per i terreni) sono valori attributi dagli uffici del catasto.

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è dato dal valore venale, cioè dal valore di mercato delle aree stesse.

Fabbricati - Il valore degli immobili iscritti in Catasto si ottiene moltiplicando:

  • rendita catastale x 1,05 x 80 (unità immobiliari cat. A/10 - uffici)

  • rendita catastale x 1,05 x 140 (unità immobiliari cat. da B/1 a B/8 – collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni)

  • rendita catastale x 1,05 x 55 (unità immobiliari cat. C/1 - negozi)

  • rendita catastale x 1,05 x 160 (unità immobiliari da A/1a A/9, C/2, C/6, C/7- abitazioni, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali)

  • rendita catastale x 1,05 x 140 (unità immobiliari cat. C/3, C/4 e C/5 - laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro)

  • rendita catastale x 1,05 x 65 (unità immobiliari da D/1 a D/10, escluso D/5 - capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali)

  • rendita catastale x 1,05 x 80 (unità immobiliari D/5 - istituti di credito, cambio e assicurazione).

La base imponibile così determinata, nel caso di fabbricati storici in base all’art. 10, del D.Lgs. n. 42/04, inagibili o inabitabili, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi dell’art. 1, comma 747, lett. c), del L. n. 160/19, va ridotta del 50% prima di applicare l’aliquota deliberata dal comune.

Aree fabbricabili - Il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta.

Delibera aree e allegati

Terreni - Il valore si ottiene moltiplicando il Reddito Dominicale x 1,25 x 135.

Schede relative al calcolo