Città di Vicenza

Dichiarazione IMU

Aggiornato al: 26/03/2024

Dichiarazione IMU

Il termine entro cui presentare in modalità cartacea o, in alternativa, per via telematica la dichiarazione IMU per l’anno 2023 è il 30 giugno 2024 mentre per l’anno 2024 è il 30 giugno 2025.

La dichiarazione IMU va redatta sul modello approvato con D.M. 29 luglio 2022.

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Modello-dichiarazione.pdf

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Istruzioni_IMU_IMPi_2022.pdf

Tale modello è valido per tutti i soggetti fatta eccezione per gli Enti non Commerciali che devono utilizzare la dichiarazione ENC.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

E’ possibile presentare una dichiarazione nuova, compilata per la prima volta, o sostitutiva. In quest’ultimo caso, il contribuente presenta nuovamente una dichiarazione già presentata per effettuare un’integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso.

Come ha chiarito, il MEF (in risposta ad una FAQ dell’8/06/2021), la dichiarazione IMU deve essere presentata ogni qualvolta si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (art 1, comma 769, Legge n. 160 del 2019) e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La dichiarazione di successione è valida come dichiarazione IMU.

La dichiarazione IMU non va presentata per le compravendite registrate in atti notarili.

In via generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili per i quali il Comune ha subordinato l’applicazione di aliquote ridotte alla presentazione di apposite autocertificazioni e per quelli adibiti ad abitazione principale.

A titolo esemplificativo, i casi da dichiarare sono i seguenti:

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La dichiarazione va resa solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione d’imposta;

  • Fabbricati di interesse storico o artistico;

  • Immobili oggetto di locazione finanziaria;

  • Immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

  • Aree fabbricabili limitatamente al valore venale in comune commercio e sue variazioni. La dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi per il calcolo dell’imposta al valore venale dell’area predeterminato dal comune;

  • Terreni agricoli divenuti area fabbricabile nonché aree divenute fabbricabili ai sensi del comma 6, art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (demolizione di fabbricato o interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 5/08/1978 n. 457 ora disciplinati dall’art. 3, lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380);

  • Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria ed al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

  • Immobili dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992;

  • Immobili che nel corso dell’anno hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione dall’IMU;

  • Immobili classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ovvero iscritti senza attribuzione di rendita interamente posseduti da imprese e distintamente iscritti in bilancio;

  • Immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto;

  • Immobili per i quali è intervenuta l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;

  • Le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;

  • Immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

  • Immobili per i quali si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (esempio: usufrutto legale dei genitori).

     

La dichiarazione IMU può essere trasmessa per via telematica secondo le indicazioni ministeriali ovvero può essere:

- presentata in duplice copia presso l’ufficio;

- spedita in busta chiusa con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU 2022”. In tal caso la dichiarazione si intende presentata il giorno in cui è consegnata all’ufficio postale;

- inviata via PEC all’indirizzo:vicenza@cert.comune.vicenza.it.

 

La dichiarazione può essere presentata per via telematica direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato.

Nel primo caso il soggetto deve utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline. Per le modalità di abilitazione a tali servizi si rimanda all’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it



Dichiarazione IMU degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali, per l’anno 2023, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2024 mentre per l’anno 2024 entro il 30 giugno 2025.

La dichiarazione IMU va redatta sul modello approvato con D.M. 4 maggio 2023.

 

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_ENC_Mod_23-04.05.23.pdf

 

 

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_ENC_Istr_23-04.05.2023.pdf

 

La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze (https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Specifiche-tecniche-IMU-ENC-2023-di-2022-04.05.23.pdf)

I soggetti tenuti alla dichiarazione sono solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/92. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.