Città di Vicenza

Principali fattispecie particolari

Aggiornato al: 29/08/2023

 

Uso gratuito entro il secondo grado di parentela

Per le abitazioni (ad esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado in linea retta (a favore di genitori e nonni ovvero a favore di figli e nipoti) e collaterale (a favore di fratelli) si applica l’aliquota agevolata dello 0,84%, previa presentazione di apposita autocertificazione all’ufficio entro il 30/06/2024 e a condizione che il beneficiario dell’uso gratuito abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile concesso in uso gratuito.

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza, a quest’ultima si applica lo stesso trattamento di favore previsto per l’abitazione nei limiti comunque fissati dalla legge (un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Qualora gli immobili siano concessi in uso gratuito con contratto registrato a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) ai sensi dell’art. 1, comma 747, lett. c), della L. 160/19, oltre all’aliquota ridotta di cui sopra si ha diritto anche all’abbattimento della base imponibile del 50%.

Contratti a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta è ridotta al 75%. Quindi, per il Comune di Vicenza:

  • alle abitazioni concesse in locazione con contratti concordatari di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 si applica l’IMU con l’aliquota agevolata pari allo 0,48% ridotta del 25 per cento;
  • alle abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 431/98, si applica l’aliquota ridotta dello 0,84% ridotta del 25 per cento;
  • alle abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 431/98, si applica l’aliquota ordinaria dell’1,06% ridotta del 25 per cento;

Per quanto riguarda la fattispecie imponibile dei contratti a canone concordato, si ricorda che il 28 gennaio 2019 e' stato depositato l’accordo territoriale per la locazione concordata nel Comune di Vicenza che disciplina i contratti agevolati (3+2), i contratti transitori (fino a 18 mesi) ed i contratti per studenti universitari (fino a 36 mesi) nel territorio comunale.

Accordo territoriale 28 gennaio 2019

link https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/51553

In base alla delibera di Giunta comunale n. 11 del 29/01/2020 con cui è stato recepito il nuovo accordo territoriale per la locazione, i contratti a canone concordato devono obbligatoriamente essere inviati entro il 31 dicembre successivo alla data di sottoscrizione, tramite PEC all’indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it indicando nell’oggetto: “Contratto concordato L.431/98 – nome e cognome proprietario / nome e cognome inquilino”(va inviata una PEC per ogni singolo contratto).

In alternativa, i contratti, al fine del loro deposito presso il Servizio Tributi, devono essere consegnati al Protocollo generale del Comune di Vicenza presso Palazzo Trissino – Corso Palladio 98.

In caso di contratti non assistiti, deve essere depositata obbligatoriamente anche l’attestazione di rispondenza.

Il D.L. n. 73/22  (Decreto Semplificazioni Fiscali) in vigore dal 22/06/2022 all’art. 7 ha disposto che l’attestazione puo' essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Fabbricati di categoria catastale D

Per i fabbricati di categoria catastale D diversi dalla categoria D/2, l’IMU va versata allo Stato in base all’aliquota dello 0,76% (con codice tributo 3925) ed al Comune in base all’aliquota dello 0,18% (con codice tributo 3930).

Per i fabbricati D/2 posseduti ed utilizzati dal soggetto passivo, invece, dal 2022, l’IMU va versata solamente allo Stato in base all’aliquota dello 0,76% (con codice tributo 3925).

Per i fabbricati rurali di categoria D, che dal 2020 non sono più esenti dall’IMU, l’imposta va versata unicamente al Comune utilizzando il codice tributo 3913.

Si ricorda che gli immobili censiti nella categoria catastale D/03 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli sono obbligati al pagamento dell’imposta 2023, in quanto non è più previsto l’esonero dal pagamento di cui ai commi 1, lettera d) e 3 dell’art. 78 del D.L. n. 104/2020.

 

Terreni agricoli

Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Nel Comune di Vicenza sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 iscritti nella Previdenza Agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del sopraccitato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione.

In base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 78-bis del D.L. n. 104/20 convertito nella L. n. 126/20, usufruiscono dell’esenzione di cui sopra anche i pensionati, coadiuvanti e soci di società di persone con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap).

Ne consegue che, ad esempio, sono esenti da IMU:

- i terreni agricoli di proprietà di due fratelli e condotti dalla società semplice di cui essi siano soci;

- il terreno intestato anche alla moglie del coltivatore diretto, unità attiva (coadiuvante), anche se la partita Iva è intestata solo al marito;

- il terreno intestato ai pensionati coltivatori diretti ed Iap iscritti nella previdenza agricola in quanto ancora in attività.