Città di Vicenza

Abitazione principale e relative pertinenze

Aggiornato al: 27/04/2023

Ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), della L. n. 160/2019, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

A seguito della sentenza n. 209/22 della Corte Costituzionale,  nel caso in cui i componenti del nucleo familiare stabiliscano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in altri Comuni, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano ad entrambi gli immobili.

 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Le pertinenze, quindi, possono essere al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto che la pertinenza risulti autonomamente accatastata ovvero che non abbia un autonomo classamento catastale perchè compresa nello stesso elaborato planimetrico dell’unità immobiliare al cui servizio essa è posta.

 

Assimilazioni all’abitazione principale

Sono assimilati all’abitazione principale:

  • le unità immobiliari – escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 - delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari – escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 - delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione - escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 - destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare - escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 – e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l'unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.