Città di Vicenza

Esenzioni di imposta

Aggiornato al: 26/03/2024

Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del DPR 601/73;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

h) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;

i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

l) i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

 

L’esenzione di cui alla lett g) si applica anche agli immobili posseduti dall’Accademia Nazionale dei Lincei.

L’esenzione di cui alla lett. g) può essere applicata anche in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile così come risulta da apposita dichiarazione.

Con D.M. n. 200/12 sono stati individuati i requisiti per considerare svolte con modalità non commerciali le attività istituzionali degli enti no-profit. Tale decreto stabilisce inoltre che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’imposta nonché gli immobili per i quali si applica l’esenzione in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_ENC_Mod_23-04.05.23.pdf

 

In base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 78-bis del D.L. 104/20 convertito nella L. 126/20, usufruiscono dell’esenzione di cui alla lett. l) anche i pensionati, coadiuvanti e soci di società di persone con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap).

Dall’anno 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati c.d. “beni merce” (art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019).

Dall’anno 2024, in base alla previsione regolamentare, sono esenti:

-gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1, comma 86, della L. n. 549/1995;

-gli alloggi dati in comodato al Comune esclusivamente per l’esercizio dei relativi scopi istituzionali, ai sensi dell’art. 1, comma 777 lett. e) della L n. 160/2019.