Città di Vicenza

Presupposto e oggetto dell’imposta

Aggiornato al: 27/04/2023

 

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili compresi i terreni incolti ed i cosiddetti “orticelli”.

L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché delle abitazioni ad essa assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Oggetto dell’imposta

Fabbricato

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Area fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

In caso di edificazione su un’area, dalla data di inizio lavori fino al momento di ultimazione degli stessi, la base imponibile IMU è data solo dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull’area di risulta oppure in caso di interventi di recupero edilizio, per il periodo compreso tra l’inizio dei lavori di demolizione o di recupero e la fine dei lavori di ricostruzione o recupero, la base imponibile IMU si calcola sul valore venale dell’area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

A lavori ultimati, l’IMU si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato.

Terreno agricolo

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, sono esenti dall’imposta.

In base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 78-bis del D.L. 104/20 convertito nella L. 126/20, usufruiscono dell’esenzione di cui sopra anche i pensionati, coadiuvanti e soci di società di persone con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap).