Città di Vicenza

URP

Divieto di cibo ai colombi

Aggiornato al: 11/10/2023

Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la vivibilità della città, deve essere attuata a cura dei proprietari o dei responsabili la chiusura di tutti i possibili accessi ai volatili all'interno degli stessi immobili, compresi abbaini e soffitte, nonché, provvedere alla rimozione degli accumuli di guano che possono costituire problemi igienico-sanitari.

È vietato a chiunque ed in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione comunale, che potrà avvalersi di associazioni protezionistiche riconosciute.
I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione degli accumuli di guano.

La sanzione per i contravventori resta quella precedentemente definita: da un minimo di 25 euro  ad un massimo di 150 euro.

Normativa

Articolo 27 del regolamento comunale "Tutela e benessere degli animali" adottato con delibera di consiglio 66 del 18 dicembre 2012, PGN 94204 (che ha abrogato l'ordinanza del 13 gennaio 2005)

Dove e quando

Servizio Ambiente, Energia, Territorio

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221645

Email: ecologia@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

  • lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18