Città di Vicenza

Modalità pagamento Tasi

Aggiornato al: 26/11/2019

Quando versare il tributo

Il versamento può essere effettuato in due rate:

  • prima rata in acconto entro il 17 giugno 2019 pari al 50% del tributo dovuto per l'intero anno;

  • seconda rata entro il 16 dicembre 2019 a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

Arrotondamento

L'importo da pagare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ravvedimento Operoso:

Se il pagamento del tributo viene fatto dopo le scadenze sopraindicate, ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza, dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo (quindi entro il 17 luglio 2019 per la rata di acconto, oppure entro 15 gennaio 2020 per la rata di saldo), dovrà essere pagata una sanzione pari all’1,5% del tributo nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene oltre il 30° giorno di ritardo ma entro il 90° giorno di ritardo (quindi entro il 16/09/2019 per la rata di acconto ed entro il 16/03/2020 per la rata di saldo 2019), la sanzione è pari all’1,67%. Oltre il 90° giorno di ritardo ed entro il 31 dicembre 2020 (termine per la presentazione della dichiarazione Tasi 2019) la sanzione è pari al 3,75%.

Dal punto di vista operativo, lo strumento per il pagamento è il modello F24 o il bollettino di c/c postale nei quali le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto. A tal fine, va precisato che la regolarizzazione si perfeziona nel momento in cui è effettuato il pagamento per intero del debito tributario, inclusi sanzioni ed interessi. L'adempimento può essere effettuato in tempi diversi: non è richiesto che nello stesso giorno si sani l'irregolarità versando il totale dovuto. E’ possibile pagare, in un primo momento, il tributo e, successivamente, interessi e sanzioni.

 

Il contribuente dovrà fare apposita comunicazione al Comune allegando la fotocopia del versamento effettuato.

Modello ravvedimento operoso TASI (Formato: ODT)

Come pagare

La Tasi deve essere pagata con il Modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo oppure con apposito bollettino di c/c postale intestato a: “Pagamento TASI” c/c n. 1017381649.

I titolari di partita IVA hanno obbligo di pagare esclusivamente con modello F24.

 

 

Contribuenti residenti all'estero

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato il versamento dell’imposta, se effettuato all’estero, deve essere eseguito come segue:

a) vaglia internazionale ordinario;

b) vaglia internazionale di versamento in conto corrente;

c) bonifico bancario.

Il versamento deve essere eseguito indicando il codice IBAN del Comune di Vicenza IT46N0306911894100000046002, BIC:B C I T I T M M

La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale del versamento devono essere indicati: il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la sigla “TASI”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012; l’annualità di riferimento; l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.

Accertamento

Le attività di accertamento e riscossione della TASI sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Gli avvisi di accertamento per le omesse dichiarazioni e per quelle incomplete o infedeli e gli avvisi di accertamento per gli omessi, parziali o ritardati versamenti devono essere notificati, anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

 

Riscossione

Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.