Città di Vicenza

Dichiarazione IUC

Aggiornato al: 26/11/2019

TASI - Tassa servizi indivisibili

Dichiarazione IUC - componente IMU e TASI

Il termine entro cui presentare la dichiarazione IUC per l’anno 2019 è il 31 dicembre 2020.

La dichiarazione IUC, sia per la componente IMU che TASI, va redatta sul modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012 per la dichiarazione IMU. I dati rilevanti ai fini TASI possono eventualmente essere riportati nello spazio riservato alle annotazioni.

Link:

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_mod.pdf

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_istr.pdf

 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

In via generale non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonché per quegli immobili per i quali il Comune ha subordinato l’applicazione di aliquote ridotte alla presentazione di apposite autocertificazioni.

A titolo esemplificativo, i casi da dichiarare sono i seguenti:

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La dichiarazione va resa solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione d’imposta;

  • Fabbricati di interesse storico o artistico;

  • Immobili oggetto di locazione finanziaria;

  • Immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

  • Aree fabbricabili limitatamente al valore venale in comune commercio e sue variazioni. La dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi per il calcolo dell’imposta al valore venale dell’area predeterminato dal comune;

  • Terreni agricoli divenuti area fabbricabile nonché aree divenute fabbricabili ai sensi del comma 6, art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (demolizione di fabbricato o interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 5/08/1978 n. 457 ora disciplinati dall’art. 3, lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380);

  • Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria ed al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

  • Immobili dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992;

  • Immobili che nel corso dell’anno hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione dall’IMU;

  • Immobili classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ovvero iscritti senza attribuzione di rendita interamente posseduti da imprese e distintamente iscritti in bilancio;

  • Immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto;

  • Immobili per i quali è intervenuta l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;

  • Le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;

  • Immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

  • Immobili per i quali si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (esempio: usufrutto legale dei genitori).

La dichiarazione IUC deve essere presentata in duplice copia presso l’ufficio oppure può essere spedita in busta chiusa con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IUC 2019”. In tal caso la dichiarazione si intende presentata il giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata all’indirizzo pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.


Dichiarazione IMU/TASI degli enti non commerciali

Con decreto del 26 giugno 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione IMU-TASI per gli enti non commerciali da inviare, per ogni anno di imposta esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche di cui al decreto del 4 agosto 2014. Dal 3 giugno 2015 le specifiche tecniche cui fare riferimento sono quelle pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.

Il termine per la presentazione telematica della dichiarazione per l’anno 2019 è il 30 giugno 2020.

I soggetti tenuti alla dichiarazione sono solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/92. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.


Nuove specifiche tecniche:

http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Specifiche_IMU_TASI_ENC_2015_vers._1.pdf