Città di Vicenza

Abitazione principale e relative pertinenze

Aggiornato al: 27/04/2016

TASI - Tassa servizi indivisibili

L’abitazione principale ai fini della Tasi è quella definita ai fini dell’IMU.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, solo uno di tali immobili può essere considerato l’abitazione principale del nucleo familiare.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Assimilazioni all’abitazione principale

  • L’unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  • l’unica unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’AIRE e già pensionati nel Paese di residenza, a condizione che l’abitazione non risulti locata o data in comodato d’uso;

  • le unità immobiliari, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

  • i fabbricati di civile abitazione, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

  • la casa coniugale, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.