Città di Vicenza

Soggetti passivi

Aggiornato al: 26/04/2016

TASI - Tassa servizi indivisibili

Deve pagare la TASI chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati (ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze) ed aree edificabili, definiti ai sensi dell’IMU.
Sono, comunque, esclusi dal pagamento della Tasi i terreni agricoli e l’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso di più possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l’unità immobiliare oggetto di tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale sulla stessa, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, la prima in capo al possessore, la seconda in capo all’occupante. Il possessore versa la Tasi nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto, l’occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell’ammontare complessivo.

Qualora l’occupante destini l’immobile (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9) a propria abitazione principale, egli non verserà nulla a titolo di Tasi, mentre, il possessore verserà, comunque, la quota del 90% del tributo calcolato applicando l’aliquota ordinaria dello 0,8 per mille.

In caso di occupazione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, è obbligato al versamento esclusivamente colui che risulta possessore dell’immobile.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.