Denuncia Inizio Attività
Aggiornato al: 27/04/2020
Cosa fare e dove rivolgersi
Descrizione
Comunicazione per l’esecuzione d’opere edilizie non soggette a Permesso di Costruire eppure nei casi in cui la DIA è alternativa al Permesso di Costruire.
Modalità
È necessario avvalersi di un tecnico libero professionista iscritto al relativo albo professionale.
Requisiti
Il titolare deve essere proprietario, comproprietario o portatore di un diritto reale di godimento dell’immobile.
Documenti da presentare
Comunicazione indirizzata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vicenza secondo la modulistica predisposta dal Settore con annessa una relazione, a firma del tecnico libero professionista, che asseveri le opere da compiersi, il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico – sanitarie vigenti, oltre agli elaborati (grafici e non) previsti dal regolamento edilizio.
È necessario incaricare, oltre al tecnico progettista, anche un tecnico con il compito della direzione dei lavori (che può essere lo stesso progettista) oltre ad una ditta incaricata nell’esecuzione delle opere.
BOLLI
Non sono previsti bolli.
Importi dovuti
Diritti di segreteria, sempre dovuti, sono da versarsi al momento della presentazione e variano in base al tipo di intervento:
E’ dovuto il contributo di costruzione:
- Oneri d’urbanizzazione primaria: calcolato sulla base della superficie netta calpestabile ai sensi delle tabelle parametriche regionali approvate dal Comune (sempre dovuto con l’eccezione dei casi di gratuità stabiliti per legge);
- Oneri d’urbanizzazione secondaria: calcolato sulla base della superficie netta calpestabile ai sensi delle tabelle parametriche regionali approvate dal Comune (sempre dovuto con l’eccezione dei casi di gratuità stabiliti per legge);
- Contributo commisurato al costo di costruzione: calcolato sulla base della superficie netta calpestabile complessiva (dovuto per i fabbricati non produttivi e con l’eccezione dei casi di gratuità stabiliti per legge).
Tipologie di intervento
- ristrutturazione edilizia
- ampliamenti PIANO CASA LR 14/09
- recupero ai fini abitativi dei sottotetti L.R. 12/1998
Tempi d’emissione del provvedimento
Se la comunicazione riguarda un edificio sul quale non sono previsti vincoli, l’intervento potrà avere inizio dalla data comunicata e comunque non prima di 30 giorni dalla data di presentazione, senza attendere risposta dal Comune. Se invece la comunicazione è inerente ad un immobile gravato da vincolo, l’inizio dei lavori è subordinato all’acquisizione del provvedimento, emesso dall’ente preposto alla tutela del vincolo, che acconsente all’intervento progettato.
NOTE:
Se la pratica non è completa di tutta la documentazione prevista, lo Sportello Unico per l’Edilizia emette apposito provvedimento con il quale sospende l’inizio delle opere comunicate e chiede l’integrazione della pratica stessa.
In linea di massima (da verificare con la specificità del singolo caso), tra la data di presentazione della pratica edilizia e la data d’inizio lavori deve passare un tempo minimo di 30 giorni.
Validità del provvedimento
Il tempo consentito per portare a termine i lavori e le opere comunicate è stabilito, per legge, in 3 anni dalla data d’inizio.
Il titolare della pratica edilizia è obbligato alla comunicazione di fine lavori entro il termine indicato e la richiesta di Agibilità.
Contatti: Edilizia privata
Modulistica
La domanda della scaricabile dal link appena indicato