Città di Vicenza

Cisterne dismesse

Aggiornato al: 25/07/2023

Le cisterne ad uso civile per riscaldamento non più utilizzate e non bonificate sono una delle cause principali dell'inquinamento da idrocarburi del suolo, del sottosuolo e delle acque.

Oltre al rilascio dei residui di combustibile ancora presente dovuto a fessurazioni del serbatoio, molto spesso gli sversamenti avvengono a seguito dei lavori di scavo in occasione della ristrutturazione di edifici.

Con ordinanza del 1989, rinnovata nel 2004 Ordinanza_cisterne_2004 (Formato: PDF), il Comune aveva definito le procedure operative sulla bonifica delle cisterne dismesse.

L'evoluzione della normativa ambientale in materia di rifiuti e bonifiche ha permesso al Comune di definire in modo più puntuale una procedura tecnico e amministrativa, condivisa con ARPAV, da seguire in caso di dismissione delle cisterne per riscaldamento.

Gli interventi, da eseguirsi tramite ditta specializzata, devono comprendere: svuotamento, pulizia, bonifica, smaltimento rifiuti, prova a tenuta.

Dall'esito della prova a tenuta si possono verificare due ipotesi:

Ipotesi A) - la prova ha dato un buon esito e la cisterna è integra. Si possono concretizzare tre possibilità:

  1. La cisterna deve essere rimossa e smaltita come rifiuto.
  2. La cisterna non può essere rimossa per motivi tecnici o strutturali. in questo caso può rimanere in loco esclusivamente per motivate ragioni tecniche da trasmettere preventivamente al Servizio Ambiente, Energia, Territorio (PEC Comune o casella: ecologia@comune.vicenza.it). In caso di nulla osta o di silenzio assenso, la cisterna dovrà essere riempita di materiale inerte.
  3. La cisterna può rimanere in loco se riutilizzata come cisterna d'acqua per usi irrigui.

Entro 30 giorni dall'esecuzione degli interventi di bonifica ed eventuale rimozione della cisterna, il proprietario dovrà inviare al Comune - Servizio Ambiente, Energia, Territorio- una relazione tecnica illustrativa corredata di documentazione fotografica e di copia dei formulari rifiuti, prova a tenuta, certificato di avvenuta bonifica.

Ipotesi B) - la prova di tenuta ha messo in evidenza la non integrità della cisterna

Dovranno essere avviate le procedure di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relative alla bonifica dei siti inquinati per l'eventualità che si siano verificati sversamenti degli inquinanti nel terreno o nella falda.

 

Per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privati, devono essere applicate le norme stabilite dalla delibera di giunta regionale del veneto del 10 dicembre 2004, n. 3964.