Città di Vicenza

Siti contaminati

Aggiornato al: 18/07/2022

La normativa che disciplina gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati e’ armonizzata con i principi di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e, soprattutto, del principio “chi inquina paga”.

L’avvio delle procedure operative e amministrative inizia con l'obbligo di comunicazione da parte del responsabile di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Ai sensi dell’art. 304, comma 2, del d.lgs n. 152/2006, la comunicazione deve essere inviata – senza indugio - al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto della Provincia.

La procedura adottata dal Comune di Vicenza, prevede che la comunicazione sia trasmessa anche al Dipartimento Provinciale ARPAV e al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 8 Berica.

Schema sintetico relativo a procedure operative e amministrative (Formato: PDF) di cui alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Parte quarta -Titolo V -Bonifica di siti contaminati

Articolo 242

Procedure operative ed amministrative

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. (…)

Articolo 304

Azione di prevenzione

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1. da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattrore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l’operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1. e alla comunicazione di cui al presente comma, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.(…)

Maggiori informazioni:

http://www.provincia.vicenza.it/servizi/ambiente/bonifiche/