Città di Vicenza

Gestione rifiuti

Aggiornato al: 18/07/2022

Il D. L.vo 152 /2006 “Testo unico ambientale”, all’articolo 205 viene fissato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da raggiungere entro il 31 dicembre 2012.

Il Comune di Vicenza, con ordinanza sindacale n.34529 del 18 maggio 2011, si è dotato di un nuovo strumento normativo per disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche nuove sanzioni per chi non differenzia i rifiuti o li abbandona fuori dai contenitori stradali.

Lo scopo è quello di raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata entro la fine del 2012, riducendo, nel contempo, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Con le nuove norme verrà sanzionato con 75 euro chi non effettua la raccolta differenziata dei rifiuti e con 100 euro chi abbandona i rifiuti, anche differenziati, al di fuori dei cassonetti.

Ulteriori sanzioni da 150 euro sono previste invece per quanti, non risiedendo a Vicenza, utilizzano i contenitori della città per depositare i propri rifiuti.

Abbandono rifiuti

L’ abbandono dei rifiuti rappresenta un serio e purtroppo diffuso problema ambientale, in grado di compromettere la qualita’ del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.

Quando l’abbandono dei rifiuti si verifica sul suolo pubblico o aperto al pubblico (e non e’ possibile risalire ai responsabili) il comune deve eseguire l’intervento di rimozione e smaltimento, con l’impiego di risorse economiche pubbliche che potrebbero essere altrimenti destinate ad interventi ambientali piu’ qualificanti.

Nel corso del 2007 il settore ambiente e tutela del territorio ha speso circa 15.000 € per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, compresi quelli recuperati nei corsi d’acqua (fiumi e rogge).

Il divieto di abbandono dei rifiuti e’ disciplinato dalla seguente normativa nazionale: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Articolo 192

Divieto di abbandono

  • L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  • È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
  • Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
  • Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Servizio igiene urbana

Dal 1° gennaio 2014, il Comune di Vicenza ha istituito la TARI, come previsto dalla Legge n.147 del 27.12.2013.

La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI viene definita annualmente sulla base di un Piano Finanziario proposto dalla Società gestore del servizio e approvato dal Comune.