Città di Vicenza

Informazioni ambientali articolo 40 comma 2 d.l.g.s. 33/2013 e ssmmii

Aggiornato al: 24/04/2024

In questa sezione sono pubblicati i dati relativi alle informazioni ambientali che il Comune di Vicenza detiene per le proprie attività istituzionali e li rende disponibili a chiunque secondo le disposizioni previste nell'art. 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 e dalla legge 16 marzo 2001 n. 108.

Alcuni di questi dati sono raccolti sulla piattaforma internet regionale denominata "Open Data Veneto", altri sono accessibili nella pagina internet dell'Ufficio Ambiente, energia, territorio, ed altri ancora, sebbene elaborati e pubblicati da altri uffici comunali o da altre amministrazioni pubbliche, sono stati riportati nelle successive sezioni riservate allo stato dell'ambiente, ai fattori inquinanti, alle misure che incidono sull'ambiente o che sono messe in campo per la sua protezione, o perché forniscono informazioni sullo stato generale dell'ambiente e dello stato di salute e della sicurezza umana.

 

Open Data Veneto - Ambiente

link a OPEN DATA

 

Informazioni ambientali detenute dall'Ufficio Ambiente, energia, territorio

Per informazioni e dati specifici riguardanti tematiche e procedure ambientali seguite direttamente dall'Ufficio Ambiente, Energia, Territorio comunale, si rimanda a quanto pubblicato nella pagina dedicata: Ufficio Ambiente

 

Accesso informazioni ambientali

Per ottenere l'accesso alle informazioni ambientali come definite dal D.Lgs. n. 195/2005, si può presentare apposita domanda

Richiesta di accesso alle informazioni ambientali (Formato: PDF)

 

Cosa si intende per informazioni ambientali?

E' qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, etc.

 

Che cosa è il diritto di accesso alle informazioni ambientali?

E' il diritto del pubblico garantito dal decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE, di accedere alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche. Per Autorità Pubbliche devono intendersi non solo le Amministrazioni Pubbliche statali, regionali e locali, ma anche le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

 

Chi può accedere alle informazioni ambientali?

Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di accedere senza dover dichiarare il proprio interesse.

 

Come si fa ad esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali?

La richiesta di accesso può essere presentata anche in forma scritta. A tal fine può essere utilizzato l'apposito modulo. Nella richiesta deve indicarsi specificamente l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.

 

E' possibile accedere a qualsiasi tipo di informazione?

No. L'accesso può essere differito, escluso o limitato per i casi di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.

 

C'è un costo per ottenere le informazioni ambientali?

La sola visione dei documenti che contengono le informazioni ambientali è gratuita; se si desidera ottenere copia di tali documenti occorre pagare il rimborso del costo di riproduzione, di eventuali diritti di ricerca e visura e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, è dovuto anche il pagamento dell'imposta di bollo. In taluni casi specifici, preventivamente individuati, l’Amministrazione può applicare una tariffa pubblica, calcolata sulla base del mercato, per rendere disponibile l’informazione ambientale.

 

Entro quanto tempo l'Amministrazione deve dare una risposta alla richiesta?

Di norma la risposta deve essere fornita entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Nell’ipotesi in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro trenta giorni, l’Amministrazione può fornire la risposta al richiedente entro un termine più lungo, pari a sessanta giorni. Trascorsi inutilmente detti termini la richiesta si intende rifiutata.

Contro le determinazioni di una Amministrazione Statale centrale, è possibile presentare istanza di riesame alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricorso al T.A.R. entro trenta giorni.

 

Come può intervenire la Commissione sull’accesso qualora un richiedente a cui sia stato negato l’accesso le sottoponga un’istanza di riesame?

La Commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se la Commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si intende respinta. Se la Commissione invece ritiene illegittimi i provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne informa il richiedente e l’Amministrazione interessata. Se quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione l’accesso è consentito.

 

La presentazione dell’istanza di riesame alla Commissione per l’accesso esclude la possibilità di presentare ricorso al TAR?

Assolutamente no, è possibile presentare prima l’istanza di riesame e poi il ricorso giurisdizionale oppure indifferentemente solo l’una o l’altro. Qualora il richiedente si sia rivolto prima alla Commissione per l’accesso, il termine per presentare ricorso al TAR decorre dalla data del ricevimento da parte del richiedente dell’esito della sua istanza alla Commissione stessa. La decisione del TAR è impugnabile entro trenta giorni davanti al Consiglio di Stato.