Città di Vicenza

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Aggiornato al: 20/12/2019

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

L'accesso civico generalizzato contenente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2,del D. Lgs n.33/2013), è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. lgs.n.33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis dello stesso D. Lgs.n.33/2013.


Chi può presentare istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d. lgs.n.33/2013?
L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo.

È necessario motivare l’istanza di accesso civico?
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico

A chi deve essere indirizzata l’istanza di accesso civico?
L'istanza va presentata, alternativamente, all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni ai Dirigenti/Uffici oppure all' Ufficio relazioni con il pubblico.

Cosa si deve indicare nell’istanza?
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico?
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune di Vicenza per la riproduzione su supporti materiali.

Quali sono i termini procedurali dell’accesso civico?
Il procedimento può svolgersi nei seguenti modi:

A. In generale il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente.Il Servizio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico, è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.33/2013.

Il termine di 30 giorni può essere sospeso nei seguenti casi:

B.Procedimento con controinteressati che non presentano opposizione
Il Servizio al quale è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni  è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine senza opposizione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione, dando riscontro al richiedente ed al controinteressato.

C. Procedimento con controinteressati che presentano opposizione
Il Servizio al quale è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni  è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. In caso di opposizione del contro interessato il Servizio competente può:

  1. accogliere l’opposizione e concludere il procedimento con provvedimento motivato di diniego o limitazione dell’accesso o differimento, dandone riscontro al richiedente ed al controinteressato;
  2. acconsentire all’accesso nonostante l’opposizione del controinteressato. In tal caso, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione  dà preventiva comunicazione dell’accesso al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente (e per conoscenza ai contro interessati) i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

 

Come presentare l’istanza di accesso civico?

L'istanza può essere presentata compilando il seguente Modulo istanza accesso civico generalizzato (Formato: RTF)

  1. personalmente consegnandola all' Ufficio che detiene il documento o l'informazione oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
  2. telematicamente:
    a) mediante la casella PEC del richiedente
    b) mediante la propria casella di posta elettronica semplice allegando (acquisiti sotto forma di immagine) il modulo  debitamente sottoscritto e una copia non autenticata di un documento di identità valido
    c) inviando il modulo sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata

 

L'istanza può essere altresì firmata e presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente all'Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta, ovvero mediante consegna all'URP  allegando copia della carta di identità. Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

 

Quali sono i rimedi nel caso di diniego o mancata risposta da parte dell'amministrazione?

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni indicato dall'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento (venti giorni) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.

In alternativa, alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso del Comune di Vicenza è il difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Vicenza. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se egli ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo al Comune di Vicenza. Se il Comune di Vicenza non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (trenta giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico sono sospesi.

Si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.