A chi è rivolto
cittadino iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente
L’Ufficio Anagrafe, ai sensi dell’art. 11 del dpr 223/1989, deve cancellare il cittadino iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente in alcuni casi
cittadino iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente
L’Ufficio Anagrafe, ai sensi dell’art. 11 del dpr 223/1989, deve provvedere a cancellare il cittadino iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente nei seguenti casi:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento all'estero del cittadino straniero;
c) per i cittadini stranieri, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3 (dichiarazione di dimora abituale), trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
d) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.
a) Cancellazione anagrafica per morte
A seguito del decesso il cittadino viene cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente su comunicazione dell’ufficiale di stato civile, dopo aver formato l’atto di morte.
b) Cancellazione per trasferimento all’estero del cittadino straniero
Il cittadino dell'Unione Europea (comunitario) o appartenente a Stato terzo (extracomunitario) che intende trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio Paese di origine, deve dichiarare all’Ufficio Anagrafe il nuovo Stato residenza, compilando il modulo “Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero”, allegato a questa pagina. Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
ATTENZIONE: il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno deve iscriversi all’Aire. Per informazioni sull’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero consultare la pagina AIRE
c) Cancellazione di cittadino straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Il cittadino extracomunitario, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Vicenza, ha l'obbligo di rinnovare la dichiarazione relativa alla propria dimora abituale entro sessanta giorni dall'avvenuto ritiro del titolo di soggiorno rinnovato o aggiornato, pena la cancellazione dal registro anagrafico.
d) Cancellazione per irreperibilità accertata
L’Ufficiale di Anagrafe, al fine di provvedere alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente, su segnalazione di cittadini o d'ufficio, ha titolo a verificare la dimora abituale dei cittadini (art. 4 della legge anagrafica, L.1228/1954).
Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie, compilando il modulo “Segnalazione allontanamento dalla residenza”, allegato a questa pagina. Non sono previsti costi.
La segnalazione può essere fatta all’Ufficio Anagrafe del Comune da:
La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio di valutare la situazione ed effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica e decidere gli atti da adottare che verranno comunicati agli interessati come previsto dalla Legge n. 241/90 s.m.i..
Di norma, a seguito di una siffatta segnalazione, l’Ufficiale di Anagrafe chiede alla Polizia Locale un primo accertamento, il cui esito, se conferma l'assenza della persona all'indirizzo di residenza, comporta il formale avvio di un procedimento di verifica della dimora abituale, con contestuale comunicazione anche all'interessato e agli altri soggetti coinvolti nel procedimento (art. 7 della L. n.241/1990)
Se dagli elementi raccolti e dai ripetuti ed intervallati accertamenti effettuati emerge la totale irreperibilità del cittadino per almeno un anno, si provvede alla cancellazione anagrafica per irreperibilità. Il provvedimento di cancellazione decorre dalla data della sua adozione.
La cancellazione per irreperibilità avviene pertanto una volta che sia stata accertata l’assenza da almeno un anno dall’indirizzo di residenza, e ha decorrenza dal giorno dell’adozione del provvedimento di cancellazione.
Qualora invece si conosca l’indirizzo in cui la persona si è trasferita, la residenza potrà essere variata con un provvedimento adottato anche d’ufficio.
Si precisa che temporanei, anche se frequenti, allontanamenti dall’abitazione dove insiste la residenza anagrafica non equivalgono ad irreperibilità, né fanno venir meno la dimora abituale all’indirizzo, qualora la persona vi faccia poi costantemente ritorno (ad es. uno studente può allontanarsi dall’abitazione familiare per frequentare un ciclo di studi altrove, un cittadino straniero può recarsi periodicamente nel suo Paese d’origine per fare visita alla famiglia, ecc.)
In nessun caso la perdita del titolo di possesso/detenzione dell’alloggio
(ad es. scadenza del contratto di locazione) può dar luogo all’avvio di un procedimento di cancellazione per irreperibilità, se l’interessato continui ad occuparlo
(esistano cioè i due presupposti, oggettivo e soggettivo della residenza).
La cancellazione per irreperibilità comporta:
Avverso il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Vicenza entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento stesso.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con la presentazione di una nuova dichiarazione di iscrizione anagrafica
La segnalazione di trasferimento di una persona o nucleo familiare dal proprio indirizzo anagrafico può essere presentata, con allegato documento di identità del segnalante in corso di validità, in uno dei seguenti modi:
- preferibilmente via email all’indirizzo anagrafe@comune.vicenza.it oppure via PEC all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it
- solo se privi di casella di posta elettronica, recandosi allo sportello, previo appuntamento online alla pagina prenotazioni
oppure
- tramite posta, indirizzata all’Ufficio Anagrafe del Comune di Vicenza, Piazza delle Biade n.26, 36100 VICENZA.
La dichiarazione di trasferimento all’estero da parte di cittadino straniero può essere presentata, con allegato documento di identità del segnalante in corso di validità, in uno dei seguenti modi:
- preferibilmente via email all’indirizzo anagrafe@comune.vicenza.it oppure via PEC all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it
- solo se privi di casella di posta elettronica, recandosi allo sportello, previo appuntamento online alla pagina prenotazioni
oppure
- tramite posta, indirizzata all’Ufficio Anagrafe del Comune di Vicenza, Piazza delle Biade n.26, 36100 VICENZA.