Descrizione
L’articolo 11 del regolamento anagrafico dispone al comma 1 lettera c) che la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.