Iter della pratica
Le registrazioni delle richieste di residenza, inviate all'ufficio anagrafe, tramite le varie modalità , verranno effettuate dall'ufficiale d'anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle stesse (Decreto Legge 5/2012). Da questo momento sarà anche possibile l'emissione dei certificati di residenza, stato di famiglia e la carta d'identità, che sarà poi revocata nel caso in cui la pratica di residenza venisse annullata.
Successivamente alla registrazione delle richieste di residenza, l'ufficiale d'anagrafe provvederà a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, tramite appositi accertamenti in loco.
Per agevolare le verifiche relative alla residenza, il cittadino dovrà esibire copia del titolo che gli consente di disporre dell'alloggio (ad es. contratto di locazione o di comodato, atto di proprietà etc.).
Si precisa che tutti i dati registrati in anagrafe a seguito del trasferimento della residenza vengono trasmessi d'ufficio agli Enti e Uffici Pubblici interessati (ULSS, INPS, Ufficio Elettorale, Questura per gli stranieri, Agenzia delle Entrate e Motorizzazione Civile per quanto riguarda il possesso di patente e di veicoli). Il dichiarante dovrà pertanto attivarsi in autonomia per gli Istituti di credito, i gestori delle utenze e altri eventuali privati interessati.
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 5 co 4 e 5 del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.