Vidimazione registro sostanze stupefacenti

  • Servizio attivo

Registro Comunale sostanze stupefacenti

A chi è rivolto

Medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie

Vicenza

Descrizione

L'art. 42 del D.P.R. n. 309/1990, allo scopo di evitare usi illeciti delle sostanze stupefacenti acquistate da parte degli operatori sanitari, prevede che questi ultimi debbano tenere un registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti acquistate.

Ai senti dell'art. 42 c.4 della norma "Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale."

Come fare

E' possibile richiedere la vidimazione del registro previsto all'art. 42 del D.P.R. n. 309/1990 al Sindaco o a un suo delegato, previa presentazione dell’originale dello stesso.Il richiedente può, alternativamente:

  • Compilare il modulo di richiesta di vidimazione, firmarlo digitalmente e inviarlo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it - successivamente, far pervenire il registro in originale presso la Segreteria del Sindaco, anche tramite delegato; il registro viene riconsegnato in un secondo momento, una volta vidimato, al richiedente o suo delegato;
  • Compilare il modulo di richiesta di vidimazione in maniera cartacea e presentarsi di persona, munito di carta di identità e registro in originale, presso la Segreteria del Sindaco; il registro viene riconsegnato in un secondo momento, una volta vidimato, al richiedente o suo delegato.

Cosa si ottiene

Vidimazione del registro

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

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