A chi è rivolto
Gestori di strutture ricettive a Vicenza
Imposta di soggiorno
Gestori di strutture ricettive a Vicenza
L'Imposta di soggiorno è un tributo locale a carico di chi pernotta in una struttura ricettiva, fuori dal proprio Comune di residenza, in un Comune dove è entrata in vigore.
Nel Comune di Vicenza, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, l’imposta di soggiorno è stata istituita a partire dal 01/05/2012.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti, non residenti nel Comune di Vicenza, che pernottano nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D. L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, ubicati a Vicenza.
L’Art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno nella Città di Vicenza recita: “L’imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti per persona al mese”. Ciascun ospite se soggiorna per più di cinque notti, paga al massimo cinque pernottamenti nell’arco dello stesso mese alla Struttura ricettiva.
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del riversamento al Comune di Vicenza dell’imposta di soggiorno riscossa dall’ospite e degli adempimenti previsti per Legge e dal Regolamento comunale.
Il gestore delle strutture ricettive gode di diritto di rivalsa sui soggetti passivi, in caso di mancato pagamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’ospite.
Il gestore deve consultare la Guida operativa (si trova nella sezione Ulteriori informazioni).
I principali adempimenti del gestore di una Struttura ricettiva sono:
1. Registrazione della Struttura ricettiva nel portale comunale Stay Tour;
2. Compilazione delle Dichiarazioni trimestrali e relativo riversamento. Il riversamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità:
► Pagamento tramite Pago PA.
Utilizzare il Pago Pa anche in caso di Ravvedimento operoso;
3. Invio della Dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate;
4. Eventuale comunicazione di chiusura della Struttura ricettiva.(In questa sezione vanno inseriti l’Autocertificazione per esenzione versamento Imposta di
Soggiorno e la Delega per gestione adempimenti Imposta di Soggiorno e accesso al portale
comunale “Stay Tour”).
Prenotazione appuntamento
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto alla compilazione delle dichiarazioni trimestrali recanti il numero di ospiti ed i relativi pernottamenti come segue.
I Trimestre Gennaio -Febbraio -Marzo Scadenza compilazione dichiarazione 30/04II Trimestre Aprile -Maggio -Giugno Scadenza compilazione dichiarazione 31/07III Trimestre Luglio -Agosto -Settembre Scadenza compilazione dichiarazione 31/10IV Trimestre Ottobre -Novembre -Dicembre Scadenza compilazione dichiarazione 31/01 anno successivo
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto alla presentazione del conto di gestione dell’agente contabile, cosiddetto Modello 21, entro e non oltre il 31/01 dell’anno successivo (per il 2024 entro il 31/01/2025). Tale modello consiste nel rendiconto annuale dell’imposta dichiarata e versata dal gestore della struttura e deve essere generato a seguito della compilazione della dichiarazione relativa al IV trimestre dell’anno rendicontato.
Il gestore della struttura è tenuto all’invio all’Agenzia delle Entrate (NON al Comune) della dichiarazione annuale entro e non oltre il 30/06 dell’anno successivo a cui la dichiarazione si riferisce.