Cosa si può autocertificare
(ex art. 46 del D.P.R. 445/00)
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- stato di famiglia;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio/a;
- decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
L'autocertificazione può essere utilizzata da:
- cittadini italiani e dell'Unione Europea;
- persone giuridiche, società di persone, pubbliche ammministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili in Italia da soggetti pubblici;
- cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.
Casi particolari: minori, interdetti, inabilitati
- minori: può dichiarare chi ne esercita la potestà genitoriale;
- interdetti: può dichiarare il tutore;
- inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale;
- chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
I fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) possono essere attestati dall'interessato con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Viene estesa la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può mai consistere in manifestazioni di volontà, di intento o di conferimento di incarico a terzi ( ad es. procure, accettazioni e rinunce ad incarichi, quietanze liberatorie, ecc.).
La firma è soggetta ad autentica da parte di un pubblico ufficiale se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato o in caso di riscossione di somme di denaro erogate da amministrazioni pubbliche. Per l'autentica, l'interessato deve firmare in presenza del pubblico ufficiale e portare una marca da bollo di 16 euro.
Se la dichiarazione è rivolta ad una pubblica amministrazione, la firma non è soggetta ad autentica ma va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato.
La delega è l'incarico dato ad una persona (delegato) per riscuotere pensioni, ritirare certificati e documenti, ecc. presso altri enti. Si distingue dalla procura che è un incarico decisionale conferito da un soggetto ad un altro, il quale agisce in nome e per conto di chi gli ha conferito la procura. La firma apposta da quest'ultimo in calce alla procura non può in alcun caso essere autenticata dal funzionario comunale.
Per autenticare la firma in calce ad una delega, è necessario presentarsi all'ufficio Anagrafe muniti di un documento d'identità e di una marca da bollo da 16 euro (nel caso in cui non sia prevista dalla legge uno specifico motivo di esenzione).
Nel caso in cui l'interessato all'autentica sia impossibilitato a recarsi fisicamente allo sportello, nel senso che in nessun modo può essere accompagnato a causa di una grave patologia che lo costringa all'immobilità e l'autentica sia urgente o comunque non sia possibile attendere il periodo di eventuale invalidità temporanea, la raccolta della firma può essere effettuata da un agente della Polizia Locale a domicilio.