Descrizione
Dal primo ottobre di quest’anno al 30 aprile 2026 tornano in vigore le disposizioni per la limitazione dell'inquinamento atmosferico secondo quanto previsto nell’Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto.
Le misure, tra le quali si contano le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti e le modalità di accensione degli impianti di riscaldamento, ricalcano sostanzialmente quelle emanate per la scorsa stagione invernale, con alcune novità.
Sono state illustrate oggi dall’assessore all’ambiente Sara Baldinato.
«La Regione non attuerà il blocco degli euro 5 diesel in modalità strutturale, ma gli stessi verranno bloccati in caso di allerta arancio o rossa e potranno quindi circolare con il livello verde – ha annunciato l’assessore all’ambiente Sara Baldinato che ha ricordato quanto segnalato da Arpav -. La qualità dell’aria sta migliorando, e lo si è visto nella precedente stagione con la diminuzione degli sforamenti. Le azioni e le misure locali tempestive sono riuscite a causare una diminuzione di entità e lunghezza dei periodi di accumulo che conseguentemente stanno diminuendo».
«Per la prima volta il blocco interesserà i veicoli GPL e Metano, privati e commerciali, con doppia alimentazione diesel o benzina: gli euro 0 e 1 non potranno circolare quando il livello è verde, in aggiunta gli euro 2 con livello arancio e rosso, come disposto dalla Regione. La Regione ha anch'essa imposto, come già da noi fatto l'anno scorso, che i negozi debbano tenere le porte chiuse se il riscaldamento è acceso e se sono privi dei dispositivi a lama d’aria. Sono confermati uguali alla passata annata i limiti di temperatura interna massimi da mantenere all'interno degli edifici»
L’assessora ha poi ricordato la programmazione delle domeniche ecologiche: «Dal 19 ottobre e poi ogni ultima domenica del mese fino ad aprile, marzo escluso che seguirà la programmazione della StraVicenza, inviteremo i cittadini a partecipare a queste interessanti giornate di formazione ecologico-ambientale, come previsto dalla Regione, che coinvolgeranno in particolare i quartieri e i Consigli di quartiere. Il primo appuntamento, quello del 19 ottobre, interesserà il consiglio di quartiere 1».
Le limitazioni si intendono in vigore dalle 8.30 alle 18.30 nei tre livelli, verde, arancio e rosso e saranno sospese dal 15 al 28 dicembre indipendentemente dal livello di inquinamento; la sospensione continuerà dal 28 dicembre al 6 gennaio solo in caso di livello verde o arancione.
Le nuove eccezioni
Il divieto della circolazione coinvolgerà anche i veicoli Gpl e Metano con doppia alimentazione diesel o benzina, in particolare gli euro 0 e 1 nel livello verde e anche gli euro 2 nel livello arancio, sia commerciali che privati.
Per quanto riguarda i veicoli commerciali, gli euro 5 diesel non potranno circolare a partire dal livello arancione (lo scorso anno venivano bloccati nel livello rosso).
Il livello rosso prevede le stesse misure del livello arancione, nella stessa fascia oraria, dalle 8.30 alle 18.30.
Con il secondo bollettino di allerta rossa non potranno circolare le macchine agricole e operatrici.
LIVELLO VERDE
Divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30, per: veicoli privati M (M1, M2, M3): Benzina, gpl/ch4 diesel/benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4; veicoli commerciali N (N1, N2, N3): Benzina gpl/ch4 diesel/benzina Euro 0, 1 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4; ciclomotori e motoveicoli (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e Euro
LIVELLO ARANCIONE
Il livello arancione scatta in caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi).
Divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per: veicoli privati M (M1, M2, M3): benzina gpl/ch4 diesel/benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; veicoli commerciali N (N1, N2, N3): Benzina gpl/ch4 diesel/benzina Euro 0, 1, 2 e Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; ciclomotori e motoveicoli (DA L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e Euro 0, 1.
LIVELLO ROSSO
Il livello rosso scatta se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base della verifica effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nel giorno di valutazione si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi).
Divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, fino a cessato allarme comunicato da Arpav
A partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta - colore rosso: macchine agricole (ex art. 57 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) e macchine operatrici (ex art. 58 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), non omologate ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura Stage III e successive;
Divieto di sosta con motore acceso
Dall'1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 è vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli: autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore); autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate; autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
Sanzioni
Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 168 euro a 678 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
Le eccezioni rimangono invariate
Consultare l’ordinanza al link https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Inquinamento-atmosferico-riscaldamento-liquami-porte-negozi
Disposizioni sul riscaldamento
Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi). In caso di livello arancione e rosso la temperatura del riscaldamento deve essere ridotta a 18 gradi, con tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni e negli edifici pubblici.
In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 3 stelle. È vietato utilizzare impianti inferiori alle 4 stelle nel caso scattino i livelli di criticità arancione o rosso.
Combustioni all’aperto
È vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale.
Sono previste variazioni per le combustioni all’aperto per falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a). In deroga a tale divieto generalizzato, sono consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d’artificio) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69
Restano sempre consentiti i fuochi d'artificio quali petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, e altri petardi classificati come F1.
È inoltre vietato effettuare barbecue e la preparazione di caldarroste da parte di attività di ristorazione/rosticceria situati all’aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (livello arancio) e al secondo livello di allerta (livello rosso). Sono esclusi dal divieto il barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).
Chiusura porte attività commerciali
Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali.
Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Inquinamento-atmosferico-riscaldamento-liquami-porte-negozi