Descrizione
Disposizioni antismog in vigore DALL'1 OTTOBRE 2024 al 30 APRILE 2025
Bollettino Regione Veneto livelli di allerta Pm10 - DA GIOVEDì 27 FEBBRAIO LIVELLO VERDE
RISCALDAMENTO
- riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);
- riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
- in caso di livello arancione e rosso riduzione della temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici;
- in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle - LIVELLO VERDE
- in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle in caso di raggiungimento del primo livello di criticità– LIVELLO ARANCIONE o del secondo livello di criticità– LIVELLO ROSSO.
COMBUSTIONI ALL'APERTO
È vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale.
Sono vietate combustioni all'aperto come falò, rituali, barbacue e fuochi d'artificio allo scopo di intrattenimento in caso di livello rosso.
LIQUAMI ZOOTECNICI
È vietato lo spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati in caso di raggiungimento dei livelli di criticità allerta “1” – arancio e allerta “2”- rosso; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
CHIUSURA PORTE ATTIVITA' COMMERCIALI
Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività commerciali prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano unicamente lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali interni.
SANZIONI
Per chi non rispetta le disposizioni relative al riscaldamento è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, salvo il fatto che non costituisca reato.
La violazione del divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro.
Per informazioni sulle disposizioni per i mezzi più inquinanti in vigore dall'1 OTTOBRE 2024 al 3O APRILE 2025 e per alcuni consigli utili:
https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Inquinamento-atmosferico-misure-per-veicoli-inquinanti
https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Inquinamento-atmosferico-consigli-utili