Descrizione
Disposizioni antismog in vigore DALL'1 OTTOBRE 2025 al 30 APRILE 2026
RISCALDAMENTO
- riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);
- riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
- in caso di livello arancione e rosso riduzione della temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici;
- in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle - LIVELLO VERDE
- in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle in caso di raggiungimento del primo livello di criticità– LIVELLO ARANCIONE o del secondo livello di criticità– LIVELLO ROSSO.
- OBBLIGO DI di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
COMBUSTIONI ALL'APERTO
È vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale.
È vietato realizzare combustioni all’aperto per falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a). In deroga a tale divieto generalizzato, sono consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d’artificio) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69
Restano sempre consentiti i fuochi d'artificio quali petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, e altri petardi classificati come F1.
E' vietato effettuare barbecue e la preparazione di caldarroste afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria situati all’aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (livello arancio) e al secondo livello di allerta (livello rosso). Sono esclusi dal divieto il barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas);
CHIUSURA PORTE ATTIVITA' COMMERCIALI
Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività commerciali prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano unicamente lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali interni.
SANZIONI
Per chi non rispetta le disposizioni relative al riscaldamento è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, salvo il fatto che non costituisca reato.
La violazione del divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro.
Per ulteriori informazioni consultare anche:
https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Inquinamento-atmosferico-misure-per-veicoli-inquinanti
https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Inquinamento-atmosferico-consigli-utili