A chi è rivolto
Le attività riguardanti prodotti di carattere stagionale
Vendite straordinarie, sottocosto e saldi
Le attività riguardanti prodotti di carattere stagionale
Vendite di fine stagione
Riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.
Periodo e durata
Ogni anno la Regione del Veneto comunica le date di inizio e fine vendite.
Di norma le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale precedente la festività del 6 gennaio di ogni anno, fino al 28 febbraio.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi a partire dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto di ogni anno.
Vendite promozionali
Con le vendite promozionali, l'operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno o più prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.
Periodo
In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.
L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità.
Non è prevista comunicazione al Comune.
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione devono essere comunicate al comune almeno 7 giorni prima della data di effettuazione delle vendite.
Periodo
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno per un massimo di 6 settimane, ad eccezione del caso di cessazione definitiva dell'attività per il quale la durata massima è di 13 settimane.
È possibile effettuarle in caso di:
Note
Vendita sottocosto
Per effettuare la vendita sottocosto è necessario presentare apposita comunicazione al SUAP del Comune.
Per quanto riguarda la vendita sottocosto:
Pubblicità delle vendite straordinarie
La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione" o "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").
Le merci, oggetto di vendita straordinaria, devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica così da poter essere chiaramente distinte da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.
Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".
Durante la vendita straordinaria è fatto, comunque, obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.
Prima di esporre qualsiasi materiale pubblicitario si invita la ditta a contattare l'Ufficio ICA Imposte Comunali Affini Spa dedicato alla Città di Vicenza, sito in Corso SS. Felice e Fortunato 197 int. 3 Tel. 0444 1234098, Email: canoneunico.vicenza@icatributi.it Pec: canoneunico.vicenza@pec.icatributi.com
Gli orari dell'Ufficio sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Modulistica
Tutte le pratiche devono essere presentate esclusivamente al SUAP del Comune con modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica impresainungiorno
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Sanzioni
Chi viola le disposizioni che disciplinano le vendite straordinarie è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 3.098,74 euro in base a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 114 del 31.3.1998