Gli interventi edilizi, urbanistici, ambientali o di altra natura, che modificano il paesaggio, relativi a beni immobili di proprietà pubblica o privata, ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, devono essere preceduti dall'acquisizione della relativa Autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004).
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, soggetto delegato dalla Regione, previa acquisizione obbligatoria e vincolante del parere favorevole da parte della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio a seguito della presentazione di apposita domanda corredata dai relativi allegati descrittivi, grafici e fotografici, ante e post intervento.
La richiesta di Autorizzazione paesaggistica, indipendentemente dal tipo di procedimento (ordinario, semplificato o accertamento di conformità paesaggistica) deve essere inoltrata in formato digitale attraverso il portale camerale .
Alcuni interventi non sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica
Trattasi esclusivamente degli interventi elencati nell’all. "A" del DPR n. 31/2017. Per tali interventi, il professionista/procuratore incaricato è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, la dichiarazione di intervento realizzabile senza l’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica (qualora la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, risultasse infedele,oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti in base alla dichiarazione stessa).
Altri interventi sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica semplificata mediante procedura e documentazione semplificata introdotta dal DPR 13/02/2017, n. 31.
Trattasi esclusivamente degli interventi elencati nell’all. "B" del suddetto DPR n. 31/2017.
Gli altri interventi sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria mediante procedura ordinaria disciplinata dall’art. 146 del D. Legislativo n. 42 del 22.01.2004, in vigore dal 01/01/2010.
Inoltre, per regolarizzare interventi eseguiti in assenza/difformità dell’autorizzazione paesaggistica è prevista la procedura per l’accertamento della compatibilità paesaggistica Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs. n. 42/2004 in vigore dal 01/01/2010