Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

  • Servizio attivo

I coniugi che non hanno figli minori possono richiedere un accordo di separazione presso il Comune

A chi è rivolto

I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia.

Vicenza

Descrizione

La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:

  • Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

  • consenso di entrambi i coniugi: se uno di essi non vuole recarsi in Comune, si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio;
  • assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
  • assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).

Nota
Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Come fare

Fase istruttoria

Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile  procede alla verifica dei dati  dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati,  la data della redazione dell’accordo.
I due moduli di dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi possono essere trasmessi all'ufficio stato civile: 

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

Redazione dell'accordo

Nel giorno prestabilito, che i coniugi avranno concordato preventivamente con l'ufficio separazioni e divorzi, essi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio divorzi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa serve

  • Documento di identità di entrambi i coniugi
  • Modulo di richiesta separazione o divorzio

L’accesso agli sportelli è esclusivamente con appuntamento prenotato online.

N.B. L’APPUNTAMENTO E’ SOLO PER RICHIEDERE INFORMAZIONI in quando le date di redazione dell’accordo e della conferma dell’accordo saranno concordate successivamente con l’ufficio separazioni e divorzi, dopo che quest’ultimo avrà ricevuto la richiesta di separazione o divorzio da parte dei coniugi.

Il giorno dell'appuntamento si accede allo sportello direttamente con il numero di prenotazione ricevuto via email.
Solo nel caso di effettiva urgenza è possibile trasmettere un'email per ottenere un appuntamento in tempi più brevi, allegando il proprio documento d'identità e documentazione che comprovi l'urgenza.

Richiesta separazione o divorzio

Modulo per presentare la richiesta di avvio del procedimento di separazione da compilarsi per ciascuno dei due coniugi

Cosa si ottiene

separazione/divorzio

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

bonifico
16 Euro

Accedi al servizio

Prenotazione appuntamento

Palazzo degli Uffici

Palazzo degli uffici situato in prossimità di piazza dei Signori

Piazza delle Biade 26 36100 Vicenza

palazzo-degli-uffici

Casi particolari

Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

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