Se il ricorso non è accolto
L'autorità competente, quando ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
Se il ricorso è accolto
L'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.