Riconoscimento figlio fuori dal matrimonio

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I figli naturali possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona

A chi è rivolto

Genitori

Vicenza

Descrizione

Il riconoscimento è un atto personalissimo con il quale i figli naturali (ora figli nati fuori del matrimonio) possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona. Mediante il riconoscimento uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione (di per sé insufficiente per creare un rapporto giuridico) in uno stato di filiazione (figlio riconosciuto) che è rilevante per il diritto.
Il riconoscimento è stato recentemente riformato con l'introduzione della Legge n. 219 del 10.12.2012, che ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli. A seguito del D. Lgs. n. 154/2013, attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale: non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio.
Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome cognome di entrambi i genitori i quali decidono l’ordine dei cognomi, salvo loro diverso accordo scegliendo di attribuire solo il cognome di uno solo dei genitori, secondo la sentenza Corte Costituzionale n.131/2022), altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
Se il padre lo ha riconosciuto dopo la madre, il figlio può scegliere di assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre: se il figlio è minore questa decisione viene presa dal giudice (previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni oppure anche di età inferiore se capace di discernimento).

Il riconoscimento di maternità o paternità, fuori dal matrimonio, può essere richiesto all’ufficiale di stato civile, per riconoscere un figlio durante il periodo di gravidanza o in un periodo successivo alla nascita, da parte di persone che hanno compiuto i 16 anni di età (o 14 con autorizzazione del Tribunale).
 
Riconoscimento del figlio nascituro (non ancora nato)
Scopo di tale procedura è quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di nascita.
A chiusura del procedimento verrà, infatti, rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente, al momento della dichiarazione di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti. 
Può essere richiesto quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti od affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile), davanti all'Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune.
La dichiarazione può essere effettuata:

· dalla sola madre qualora il padre non voglia riconoscere il figlio;

· da entrambi i genitori;

· dal padre solamente, dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa.

Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita
Il riconoscimento del figlio successivamente alla dichiarazione di nascita può essere effettuato dal genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita. La persona da riconoscere come figlio non deve essere già stata registrata come figlio nato nel matrimonio od essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori.
·Per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, quale condizione di validità del riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.

Per il riconoscimento del figlio che abbia compiuto i 14 anni è necessario l'assenso del figlio, quale condizione di efficacia affinché il riconoscimento possa produrre effetti.

Come fare

Presentare all'ufficio di stato civile il modulo allegato, in carta semplice, debitamente compilato, e la documentazione in esso  indicata, previo appuntamento online o via email.

L'Ufficiale di Stato Civile competente, istruita la pratica, fisserà un appuntamento per ricevere la dichiarazione di riconoscimento. In questa occasione dovrà essere presente il dichiarante e coloro che debbano esprimere il consenso e/o l'assenso.

Cosa si ottiene

Atto di assenso

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

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