Per istruttore di tiro si intende il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all’attività svolta. Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.
Il direttore di tiro ha, invece, il compito di sovrintendere alle attività eseguite nello svolgimento delle esercitazioni, facendo osservare le norme di sicurezza riguardo al maneggio delle armi. È responsabile dal punto di vista penale e civile in caso di incidente.
Per l’esercizio di queste attività va presentata domanda al Comune per il rilascio della licenza.
Entrambe le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto a cui il Comune, in base all’art. 31 della legge 18.04.1975 n. 110, rilascia un’unica licenza.
Requisiti morali
- Possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge (art. 11-43 del T.U.L.P.S. T.U.L.P.S., approvato con D. 18 giugno 1931 n. 773);
- non incorrere in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' 67 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.).
Requisiti professionali
- Capacità/idoneità tecnica al maneggio delle armi di cui all'art. 31 L. 18 aprile 1975 n. 110 e s.mi. (dimostrata tramite certificato rilasciato dal Presidente della Sezione di tiro a segno nazionale).
Requisiti fisici
- Possesso del certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi previsto dall'art. 35 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e art. 9 L. 18 aprile 1975 n. 110 (certificato attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia).