A chi è rivolto
Chi intende aprire impianti stradali di carburante
Modalità per apertura impianto stradale di carburante
Chi intende aprire impianti stradali di carburante
Per quanto riguarda la procedura per l'autorizzazione di impianti stradali di carburante tutte le pratiche devono essere presentate al S.U.A.P. (sportello unico attività produttive) del comune esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma informatica.
Non si accettano più pratiche in forma cartacea.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, il comune entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.
Richiesta autorizzazione impianto stradale o aggiunta prodotti gpl e metano
Per il rilascio dell’autorizzazione di un nuovo impianto stradale di carburante o per il potenziamento di quelli esistenti mediante l’aggiunta dei prodotti di gpl o metano, deve essere trasmessa domanda al Comune esclusivamente in via telematica, corredata di autocertificazione, perizia giurata e quant’altro indicato sul fac simile della stessa.
Il tutto dovrà essere presentato direttamente al SUAP del Comune, sportello unico attività produttive, attraverso la piattaforma informatica impresainungiorno.gov.it. Il SUAP provvederà all’acquisizione dei pareri di competenza presso i vari enti ed emetterà il provvedimento autorizzatorio unico, comprensivo del permesso a costruire.
A lavori ultimati la società dovrà trasmettere il certificato di collaudo dell’impianto, effettuato da un professionista abilitato, al SUAP trasmettendo esclusivamente in via telematica la modulistica “Domanda collaudo impianto stradale”.
In attesa della convocazione della commissione per il collaudo, il titolare dell’autorizzazione può richiedere, con le modalità di cui sopra, l’esercizio provvisorio dell’impianto utilizzando la modulistica “Domanda esercizio provvisorio”, fatta eccezione per le apparecchiature destinate all’erogazione di gpl o metano.
Segnalazione modifica impianto stradale
Chi intende apportare modifiche ad impianti stradali esistenti, di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. n. 23 del 23 ottobre 2003, deve presentare una Segnalazione Certificata d’Inizio Attività – (SCIA) esclusivamente in via telematica corredata di autocertificazione, perizia giurata e quant’altro indicato sulla SCIA.
Qualora la modifica da apportare richieda interventi edilizi, dovrà altresì essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) attraverso la piattaforma informatica impresainungiorno.gov.it. la richiesta del titolo autorizzatorio edilizio.
Ultimate le modifiche richieste, dovrà pervenire, con le medesime modalità sopra citate, perizia giurata di tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera, in conformità alle norme vigenti.
Sulla base della stessa, l’ufficio carburanti provvederà all’aggiornamento dell’autorizzazione.
Domanda sospensione attività
Per sospendere l’attività dell’impianto stradale il titolare dello stesso deve trasmettere la domanda esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica impresainungiorno.gov.it utilizzando la modulistica: "Domanda sospensione attività".
Segnalazione di trasferimento di titolarità
Per il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione relativa ad impianti stradali deve essere presentata al Comune ove ha sede l’impianto, alla Regione e all’U.D.V. una Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica impresainungiorno.gov.it entro 15 giorni dalla registrazione dell’atto di cessione o di affitto d’azienda.
La segnalazione deve essere sottoscritta dal cedente e dal cessionario e deve contenere tutti gli elementi atti ad identificare l’impianto.
Verifica quindicinale impianti stradali
Ai sensi dell’art.1 comma 5 del D. Lgs. n. 32/98, gli impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere sottoposti, ogni 15 anni, a verifica sull’idoneità tecnica, ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
In base all'art. 9 comma 3 della L.R. n. 23 del 23/10/2003, tale adempimento può essere assolto da parte del titolare dell'impianto presentando una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.
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