- attestazione di nascita originale consegnata al momento della dimissione dall'Ospedale in busta chiusa. La legge prevede che essa sia consegnata all'Ufficiale di Stato Civile e non si possa conservare in foto o fotocopia.
- documento di identità valido di entrambi i genitori (i cittadini stranieri devono produrre il passaporto valido).
Cognome e prenome cittadini italiani
Secondo l'ordinamento italiano va attribuito al minore il cognome del padre. Tuttavia, per effetto della decisione della Corte Costituzionale n.131/2022, applicabile dal 2 giugno, in attesa dell'intervento del Parlamento in merito, la disciplina del cognome è la seguente:
- la regola è che il cognome del figlio deve essere composto da entrambi i cognomi dei genitori (i cognomi interi, in tutte le loro eventuali parti), nell'ordine deciso dagli stessi dichiaranti di comune accordo. Qualora manchi l’accordo sull'ordine, essi dovranno attivarsi per ottenere un intervento del giudice. L’ufficiale di stato civile non potrà formare l’atto di nascita fino a quando si ottenga la decisione del giudice. Se la dichiarazione di nascita sarà tardiva, si indicherà, quale motivazione del ritardo, la scelta del cognome da parte del giudice;
- in caso di accordo, i genitori possono attribuire un solo cognome, scegliendo tra quello del padre o quello della madre. Se manchi l'accordo su quale cognome attribuire, non è possibile l'intervento del giudice e le parti devono necessariamente attribuire entrambi i cognomi, secondo l'ordine da loro scelto. Nel caso di mancato accordo sull'ordine, potranno adire il giudice.
Il prenome deve avere le seguenti caratteristiche:
- non può essere costituito da più di tre elementi;
- non può corrispondere al nome del padre, fratello e sorella viventi;
- non può essere un cognome come nome, un nome ridicolo o vergognoso;
- non può essere un nome non corrispondente al sesso del minore.
Nell'ipotesi in cui i genitori intendano imporre un prenome in violazione delle suddette indicazioni, l'ufficiale dello stato civile deve avvertirli del divieto. Qualora essi persistano nella loro determinazione, verrà comunque formato l'atto di nascita, ma successivamente comunicato l'accaduto al Procuratore della Repubblica per il giudizio di rettificazione (art.95 dpr 396/2000).
Cognome e prenome in caso di cittadini stranieri
Se i genitori sono entrambi stranieri, al momento della dichiarazione di nascita indicano la cittadinanza del minore e possono decidere quale nome e cognome attribuire al proprio figlio, in base alla normativa del Paese di origine. L'ufficiale di Stato Civile prende atto di quanto indicato dai genitori. Nel caso in cui successivamente i genitori si rendessero conto di aver attribuito delle generalità non accettate dall'ordinamento di appartenenza, possono presentare una dichiarazione rilasciata dal Consolato del proprio Paese in Italia, tradotta e legalizzata in Prefettura, in cui compaiono le corrette generalità. L'Ufficiale di Stato Civile correggerà di conseguenza l'atto di nascita del minore.