Accesso civico

  • Servizio attivo

Procedure per la richiesta dell'accesso civico semplice e generalizzato

Argomenti
Tipologia del servizio

A chi è rivolto

tutti i cittadini maggiorenni possono fare richiesta

Vicenza

Descrizione

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

(Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

E’ circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

Chiunque può chiedere al Comune di Vicenza di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs.n. 33/2013.
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

(Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

L'accesso civico generalizzato contenente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2,del D. Lgs n.33/2013), è un diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che non prevede l’obbligo di motivazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis dello stesso D. Lgs.n.33/2013.

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune di Vicenza per la riproduzione su supporti materiali.

Procedimento di accesso civico, ai sensi dell’art.5, comma 1 e 2:

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, oppure con la pubblicazione dei dati.

Il Servizio titolare del dato, destinatario finale dell’istanza di accesso civico, è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti, stabiliti dalla normativa vigente.

Il termine di 30 giorni può essere sospeso nel caso di procedimento con controinteressati.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il Servizio competente, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni  è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine senza opposizione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione, dando riscontro al richiedente ed al controinteressato.

In caso di opposizione del controinteressato il Servizio competente può:

  1. accogliere l’opposizione e concludere il procedimento con provvedimento motivato di diniego o limitazione dell’accesso o differimento, dandone riscontro al richiedente ed al controinteressato;
  2. acconsentire all’accesso nonostante l’opposizione del controinteressato. In tal caso, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione  dà preventiva comunicazione dell’accoglimento al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente (e per conoscenza ai contro interessati) i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Come fare

L'istanza di accesso civico deve essere indirizzata all' Ufficio che detiene il documento o l'informazione oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, compilando uno dei due allegati “modulo richiesta accesso civico semplice” oppure “modulo istanza accesso civico generalizzato”, a seconda del caso.

Può essere presentata in uno dei seguenti modi:

- consegna a mano, previo appuntamento
- invio telematico (indirizzo PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it; indirizzo di posta elettronica ordinaria: urp@comune.vicenza.it)
- mediante la casella PEC del richiedente o mediante la propria casella di posta elettronica ordinaria allegando (acquisiti sotto forma di immagine) il modulo  debitamente sottoscritto e una copia non autenticata di un documento di identità valido, oppure il modulo firmato digitalmente

Il Servizio competente, titolare dei dati, dovrà concludere il procedimento di accesso civico entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del privato, salvo nel caso di sospensione dei termini riportato al precedente paragrafo “Descrizione”.

Trascorso il termine, in caso di inerzia, oppure in caso di diniego totale o parziale, il richiedente può rivolgersi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) compilando, a seconda del caso, l’allegato “Modulo domanda intervento sostitutivo accesso civico semplice” oppure “Richiesta di riesame” e inviandolo all’indirizzo email urp@comune.vicenza.it - dalla propria casella PEC, o - dalla casella di posta elettronica ordinaria allegando il modulo  debitamente sottoscritto e una copia non autenticata di un documento di identità valido, oppure il modulo firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è la Dott.ssa Stefania Di Cindio, Segretario Generale, nominata con decreto del Sindaco PGN 153046/2018 e confermata con decreto del Sindaco PGN 133303 del 31 Luglio 2023.

Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi indicati dall’art.5, comma 7 del d.lgs.33/2013.

Avverso la decisione del Settore competente o del RPCT in sede di riesame, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Veneto) o al Garante Regionale dei Diritti della Persona.

Cosa serve

Modulo richiesta corredato da documento d'identità, salvo il caso in cui il modulo sia firmato digitalmente. L’istanza di accesso civico è esente dall’imposta di bollo.

Modulo richiesta accesso civico semplice

modulo richiesta accesso civico semplice

Modulo istanza accesso civico generalizzato

Modulo istanza accesso civico generalizzato

Modulo domanda intervento sostitutivo accesso civico semplice

Modulo domanda intervento sostitutivo accesso civico semplice

Richiesta di riesame

Richiesta di riesame

Cosa si ottiene

accesso atti

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Accedi al servizio

Prenotazione appuntamento

Palazzo Trissino

Palazzo Trissino sede istituzionale del Comune di Vicenza.

Palazzo Trissino Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza

Casi particolari

Quali sono i rimedi nel caso di diniego o mancata risposta da parte dell'amministrazione?

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni indicato dall'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento (venti giorni) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.

In alternativa, alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso del Comune di Vicenza è il difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Vicenza. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se egli ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo al Comune di Vicenza. Se il Comune di Vicenza non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (trenta giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico sono sospesi.

Si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Contatti

Telefono:
0444221360

Email:
urp@comune.vicenza.it

Urp

Lun
9:00 - 12:30
Mar
9:00 - 12:30, 15:30 - 17:00
Mer
9:00 - 12:30
Gio
9:00 - 12:30
Ven
9:00 - 12:30
Valido dal 01/03/2024

preferibilmente su appuntamento

Lun
9:00 - 12:30
Mar
9:00 - 12:30, 16:30 - 18:00
Mer
9:00 - 12:30
Gio
9:00 - 12:30, 16:30 - 18:00
Ven
9:00 - 12:30
Valido dal 24/06/2024

Ufficio Segreteria Generale

Assistenza agli organi di governo, anticorruzione, trasparenza, contratti

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by OpenContent · Accesso redattori sito