Rifiuti siti contaminati terre e rocce da scavo

Rifiuti/ Siti contaminati/ Terre e rocce da scavo
Data:

26/03/2024

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Gestione rifiuti

Il D. L.vo 152 /2006 “Testo unico ambientale”, all’articolo 205 viene fissato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da raggiungere entro il 31 dicembre 2012.

Il Comune di Vicenza, con ordinanza sindacale n.34529 del 18 maggio 2011, si è dotato di un nuovo strumento normativo per disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche nuove sanzioni per chi non differenzia i rifiuti o li abbandona fuori dai contenitori stradali.

Lo scopo è quello di raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata entro la fine del 2012, riducendo, nel contempo, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Con le nuove norme verrà sanzionato con 75 euro chi non effettua la raccolta differenziata dei rifiuti e con 100 euro chi abbandona i rifiuti, anche differenziati, al di fuori dei cassonetti.

Ulteriori sanzioni da 150 euro sono previste invece per quanti, non risiedendo a Vicenza, utilizzano i contenitori della città per depositare i propri rifiuti.

Abbandono rifiuti

L’ abbandono dei rifiuti rappresenta un serio e purtroppo diffuso problema ambientale, in grado di compromettere la qualita’ del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.

Quando l’abbandono dei rifiuti si verifica sul suolo pubblico o aperto al pubblico (e non e’ possibile risalire ai responsabili) il comune deve eseguire l’intervento di rimozione e smaltimento, con l’impiego di risorse economiche pubbliche che potrebbero essere altrimenti destinate ad interventi ambientali piu’ qualificanti.

Nel corso del 2007 il settore ambiente e tutela del territorio ha speso circa 15.000 € per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, compresi quelli recuperati nei corsi d’acqua (fiumi e rogge).

Il divieto di abbandono dei rifiuti e’ disciplinato dalla seguente normativa nazionale: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Articolo 192

Divieto di abbandono
  • L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  • È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
  • Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
  • Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Servizio igiene urbana

Dal 1° gennaio 2014, il Comune di Vicenza ha istituito la TARI, come previsto dalla Legge n.147 del 27.12.2013.

La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI viene definita annualmente sulla base di un Piano Finanziario proposto dalla Società gestore del servizio e approvato dal Comune.

AGSm aim Ambiente rifiuti, TARI, pulizia strade

Gestione rifiuti agricoli

L’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli prodotti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile e pertanto, i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi alla gestione rifiuti che dispone, per il produttore iniziale, di provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti, o alla loro consegna ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Il Comune di Vicenza ha sottoscritto apposita convenzione con la Provicnie di Vicenza per la creazione di un circuito organizzato di raccolta.

La Provincia di Vicenza ha individuato, tramite gara, alcune ditte cui ha assegnato la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti da aziende agricole.

Terre e rocce da scavo

La delibera di giunta regionale n. 2424 dell'8 agosto 2008 "procedure operative per la gesione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e' disponibile al seguente indirizzo: Link alla sezione ambiente e territorio della Regione Veneto

Siti contaminati

La normativa che disciplina gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati e’ armonizzata con i principi di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e, soprattutto, del principio “chi inquina paga”.

L’avvio delle procedure operative e amministrative inizia con l'obbligo di comunicazione da parte del responsabile di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Ai sensi dell’art. 304, comma 2, del d.lgs n. 152/2006, la comunicazione deve essere inviata – senza indugio - al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto della Provincia.

La procedura adottata dal Comune di Vicenza, prevede che la comunicazione sia trasmessa anche al Dipartimento Provinciale ARPAV e al Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 8 Berica.

Schema sintetico relativo a procedure operative e amministrative di cui alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Parte quarta -Titolo V -Bonifica di siti contaminati

Articolo 242

Procedure operative ed amministrative

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. (…)

Articolo 304

Azione di prevenzione

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1. da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattrore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l’operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1. e alla comunicazione di cui al presente comma, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.(…)

Maggiori informazioni:

http://www.provincia.vicenza.it/servizi/ambiente/bonifiche/

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 23/04/2024 12:58

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