Descrizione
L’attività degli artisti di strada può essere svolta nel rispetto delle modalità dettate dall’art. 165 del regolamento di polizia urbana e annona (con deliberazione C.C. n. 54 del 29.10.2013).
Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito, senza necessità di autorizzazione e di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, isole pedonali e parchi pubblici inclusi, fatte salve le seguenti eccezioni:
- immediate adiacenze di luoghi di cura;
- case di riposo;
- ospedali;
- scuole in concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica;
- luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose.
Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l’impiego di strumenti di amplificazione sonora, sempre che lo stesso non costituisca parte essenziale ed integrante dello strumento stesso. Nel corso dell'esibizione è anche vietato l'impiego di uno o più animali di qualsiasi specie.
L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo dove si svolge l'esibizione, mediante contenitori posizionati a terra.
Orari
Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 22.
Qualsiasi genere di esibizione musicale non deve avere durata superiore alle 2 ore nello stesso luogo.
Trascorso tale termine gli artisti hanno l’obbligo di spostarsi in altro luogo a distanza non inferiore a 400 metri.
In ogni caso l'esibizione musicale degli artisti di strada non può svolgersi contemporaneamente a concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune, né creare intralci alla circolazione o alle attività commerciali.