Descrizione
Con deliberazione consiliare n. 30 dell’8/04/2025, l’Amministrazione comunale ha rideterminato le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF.
Le aliquote sono state differenziate in relazione ai nuovi scaglioni di reddito (ridotti da 4 a 3) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche previsti, dall’anno 2025, dall'articolo 11, comma 1, del TUIR.
E’ stata confermata la soglia di esenzione di € 15.000,00.
Pertanto, l’addizionale non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non supera l’importo di € 15.000,00.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l’addizionale si applica al reddito complessivo - e non al solo reddito eccedente l’importo di € 15.000,00 - secondo le seguenti aliquote:
Scaglioni di reddito | Aliquota |
fino ad € 28.000,00 | 0,70% |
da € 28.000,01 ad € 50.000,00 | 0,75% |
oltre € 50.000,00 | 0,80% |
Esempi di calcolo:
- Reddito imponibile pari ad € 15.000,00.
Addizionale dovuta: € 0
- Reddito imponibile pari ad € 22.000,00.
Addizionale dovuta: € 22.000,00 x 0,70% = € 154,00
- Reddito imponibile pari ad € 35.000,00.
Addizionale dovuta: € 28.000,00 x 0,70% = € 196,00
€ 7.000,00 x 0,75% = € 52,50
Totale € 248,50
L’imposta è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale. E’ calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti.
Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, l’addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta che provvedono al versamento.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati, la determinazione ed il pagamento avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
Le domande di rimborso relative all’addizionale comunale IRPEF, ai sensi del Decreto del MEF del 26/04/2013, vanno presentate agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.