Competenze
- Gli atti giudiziari relativi a cause civili e penali, emessi dal tribunale e dal giudice di pace, vengono notificati dagli ufficiali giudiziari.
- Gli atti amministrativi emessi dagli enti pubblici vengono notificati dai messi comunali, provinciali, speciali delle agenzie delle entrate, incaricati del Ministero del Lavoro (Inps, Direzione provinciale del lavoro) e speciali nominati dall’ufficio Riscossioni e dalle Poste italiane (notifiche per Equitalia o altre Agenzie di riscossione).
- Se l’atto non può essere notificato per l’assenza dell’interessato, viene depositato nella casa comunale dove l'interessato (con un documento di riconoscimento in corso di validità), o persona delegata (con delega scritta e documento di riconoscimento proprio e del delegante) può ritirarli.