Descrizione
Per "forme speciali di vendita" si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei negozi tradizionali (vendita negli spacci interni, tramite distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, a domicilio e commercio elettronico).
Fra le forme speciali di vendita al dettaglio rientra l’attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La vendita presso il domicilio dei consumatori deve essere segnalata al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
L’attività può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti morali; in tal caso si deve comunicare l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e rispondere agli effetti civili dell’attività dei medesimi che inoltre devono essere dotati dall'impresa di un tesserino di riconoscimento che l'impresa stessa deve ritirare non appena essi perdano i requisiti citati.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonchè del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo.
Il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita ed è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente l'attività di vendita.
L'esibizione o l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui sopra.